Cassazione Civile, Ordinanza n. 12012/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha proposto opposizione davanti al giudice di pace avverso un decreto di espulsione prefettizio, emesso perché privo di permesso di soggiorno e già destinatario di un precedente ordine di allontanamento. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione ritenendo legittimo il provvedimento, valorizzando gli accertamenti amministrativi sulla identità e nazionalità dell'interessato, l'esistenza del precedente decreto di espulsione, la mancata richiesta di protezione internazionale e la traduzione del decreto in inglese. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998 e nullità/motivazione apparente, sostenendo che il giudice di pace avrebbe recepito acriticamente gli accertamenti della prefettura senza un autonomo vaglio degli atti e senza istruire il procedimento, anche perché la prefettura era contumace e non aveva prodotto documenti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 e degli artt. 3 e 24 Cost., lamentando che il decreto di espulsione gli era stato notificato in italiano con traduzione solo in inglese, lingua non da lui scelta, senza prova dell'impossibilità di tradurlo nella sua lingua conosciuta o in altra lingua da lui prescelta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione del giudice di pace non fosse apparente né meramente per relationem in senso censurabile, poiché il giudice aveva considerato la mancanza del permesso di soggiorno e i precedenti accertamenti amministrativi, mentre il ricorrente non aveva indicato quali ulteriori fatti decisivi avrebbero dovuto essere istruiti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che in tema di espulsione amministrativa grava sulla pubblica amministrazione l'onere di provare la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o di una lingua veicolare, nonché la ragione concreta dell'eventuale mancata traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero. Poiché il giudice di pace non aveva motivato su tale specifico profilo e dagli atti risultava che il decreto era stato redatto in italiano e tradotto in inglese senza verifica della preferenza linguistica dell'interessato né dell'impossibilità di usare la lingua d'origine, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di pace, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità dell'espulsione; la Corte non ne approfondisce il contenuto decisorio perché respinge il primo motivo per difetto di fondatezza della censura sulla motivazione e sull'istruttoria.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il decreto di espulsione e gli altri atti relativi all'ingresso, soggiorno ed espulsione devono essere comunicati all'interessato in una lingua da lui conosciuta, o, se ciò non è possibile, in francese, inglese o spagnolo, ma solo previa specificazione della ragione tecnico-organizzativa che impedisce la traduzione nella lingua dello straniero.
art. 24 Cost.
Invocato come parametro di tutela del diritto di difesa rispetto alla mancata traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero.
art. 3 Cost.
Invocato come parametro di uguaglianza in relazione alla disciplina della traduzione del decreto di espulsione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
È il fondamento processuale dei motivi di ricorso: per il primo motivo si deduce violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e nullità; per il secondo violazione di legge e nullità del decreto di espulsione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè priva di un effettivo processo deliberativo; la motivazione per relationem è ammissibile se consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, la motivazione del giudice di merito non è nulla per il solo fatto di richiamare gli accertamenti amministrativi, purché il giudice mostri di averli vagliati e il ricorrente non indichi specificamente quali fatti decisivi sarebbero stati trascurati.
- In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la pubblica amministrazione deve provare che il destinatario conosca la lingua in cui l'atto è tradotto oppure, in mancanza, che sia concretamente impossibile predisporre la traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero per ragioni tecnico-organizzative o per la rarità della lingua.
- La traduzione del decreto di espulsione in una lingua veicolare è legittima solo se l'amministrazione assolva l'onere di giustificare l'impossibilità di usare la lingua conosciuta dallo straniero e tale giustificazione sia ritenuta plausibile dal giudice di merito.
- Il giudice di merito deve effettuare un accertamento in concreto sulla conoscenza linguistica del destinatario, valorizzando tutti gli elementi acquisiti, comprese eventuali dichiarazioni rese dallo straniero in sede amministrativa.
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