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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25297/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di euro 11.000,00 sequestrata durante l'esecuzione della misura cautelare in carcere nei confronti del marito, indagato per partecipazione ad associazione mafiosa (Sacra Corona Unita), usura e scambio elettorale politico-mafioso. La ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla pertinenzialità della somma al reato e alla provenienza lecita del denaro, sostenendo che le entrate documentate (pensione di 500 euro mensili e canone di locazione di 300 euro mensili) e la vendita di un gioiello alcuni mesi prima spiegavano la legittimità della disponibilità del denaro; contestava inoltre la mancata valutazione della fine probatoria del sequestro e la tardività della richiesta di restituzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata motivazione e apprezzamenti di fatto non viziati da errori logico-giuridici circa la qualificazione della somma come corpo del reato o cosa pertinente: tra i rilievi decisivi, l'atto con cui l'indagato consegnò spontaneamente la somma agli operanti, la mancata affermazione immediata da parte della moglie della sua titolarità, la incompatibilità dell'importo con i redditi dichiarati della ricorrente, la vendita del gioiello alcuni mesi prima e la mancata richiesta di restituzione fino a data successiva. Inoltre la Corte ha osservato che, purché sussista la destinazione alla commissione di reati per i quali è prevista confisca obbligatoria (artt. 416-bis e 644 c.p.), l'art. 324, comma 7, c.p.p. impedisce la restituzione della somma anche ove venissero meno esigenze probatorie. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento al delitto di associazione mafiosa; la somma può essere qualificata come corpo del reato o cosa pertinente e rientrare nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste da questa norma

  • art. 644 c.p.

    Riferimento al delitto di usura; la norma è richiamata quale reato per il quale può operare la confisca obbligatoria, giustificando l'ostacolo alla restituzione

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    Prevede che la cosa sequestrata non sia restituita quando è oggetto di confisca obbligatoria prevista dalle norme penali; pertanto impedisce la restituzione delle somme ritenute riconducibili a reati per i quali la confisca è obbligatoria

  • art. 240, comma secondo, c.p.

    Norma generale sulla confisca rispetto alla quale le disposizioni speciali (es. quelle che prevedono confisca obbligatoria per reati specifici) costituiscono ipotesi speciali e prevalenti

Massime di principio

  • Il terzo che chiede il dissequestro deve fornire elementi probatori convincenti circa la titolarità e la provenienza lecita della somma; l'onere probatorio è rigoroso quando i reati contestati prevedono confisca obbligatoria
  • Il comportamento degli operanti e dell'indagato al momento del sequestro (es. consegna spontanea della somma) può costituire presunzione rilevante di appartenenza al soggetto indagato
  • La valutazione della compatibilità dell'importo con i redditi e con le operazioni patrimoniali recenti (vendite, incassi) è centrale per appurare la plausibilità della provenienza lecita
  • La tardività della richiesta di restituzione e la mancata contestazione immediata della detenzione della somma indeboliscono la posizione del richiedente
  • Quando la somma è ritenuta collegabile a reati che comportano confisca obbligatoria (es. associazione mafiosa, reati economici gravi) l'art. 324, comma 7, c.p.p. può impedire la restituzione anche se vengono meno esigenze probatorie
  • Le censure sulla motivazione del giudice del riesame richiedono la dimostrazione di vizi logico-giuridici nelle valutazioni di fatto; in assenza di tali vizi la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile

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