Cassazione Civile, Ordinanza n. 15445/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di alcuni pensionati volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico spettante ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996. La Corte d'appello aveva confermato il diritto alla riliquidazione e aveva respinto l'eccezione dell'INPS di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, ritenendo che la decadenza non fosse applicabile ai trattamenti maturati prima della modifica introdotta dall'art. 38 d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato, sostenendo che la decadenza dovesse applicarsi anche alle domande di riliquidazione di trattamenti già in essere, pur se maturati anteriormente alla novella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che la decadenza introdotta o modificata dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, si applica anche alle richieste di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova disciplina (6 luglio 2011). Ha inoltre precisato che la decadenza triennale opera solo per le differenze sui ratei maturati anteriori al triennio dalla domanda giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996
norma posta a fondamento della pretesa di riliquidazione del trattamento pensionistico
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
disciplina la decadenza per le domande in materia previdenziale; la Corte afferma che, come modificato, si applica anche alle richieste di riliquidazione di pensioni già in essere
art. 38 d.l. n. 98/2011 conv. con l. n. 111/2011
norma che ha modificato il regime di decadenza, rendendolo applicabile anche a situazioni soggettive preesistenti con decorrenza dalla sua entrata in vigore
articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza
art. 47 cit.
la decadenza triennale opera solo per le differenze dei ratei maturati nei tre anni anteriori alla domanda giudiziale
Massime di principio
- Quando una modifica normativa introduce un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina può applicarsi anche alle situazioni soggettive già sorte, salvo diversa previsione legislativa, con decorrenza del termine dall'entrata in vigore della novella.
- In materia previdenziale, la decadenza prevista per l'azione giudiziaria può colpire anche le domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, se la disciplina sopravvenuta lo consente.
- La decadenza triennale in ambito pensionistico opera nei limiti delle differenze relative ai ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale, non necessariamente sull'intero diritto alla riliquidazione.
- L'errore del giudice di merito nel ritenere inapplicabile la decadenza alle prestazioni maturate prima della novella integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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