Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4293/2026 - Milano, Sezione 1

per L’OTTEMPERANZA alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 9 del 2026 (r.g. n. 232/2025), munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 8 gennaio 2026 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 9 luglio 2026; sentenza con la quale è stata disposta, a favore della docente ricorrente, la condanna del Ministero dell’Istruzione del Merito al pagamento di euro 500,00 a titolo di carta del docente, nonché al pagamento delle spese legali con distrazione a favore degli odierni difensori ricorrenti, in quanto antistatari, per complessivi euro 1.030,00, oltre spese generali e accessori di legge;

Giustizia amministrativa202601995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00 per carta del docente e di euro 1.030,00 per spese legali, oltre spese generali e accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente e difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

La docente e i difensori dichiaratisi antistatari hanno proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 9 del 2026, passata in giudicato e notificata al Ministero l'8 gennaio 2026. L'Amministrazione non aveva inizialmente eseguito il pagamento di euro 500,00 dovuto alla docente a titolo di carta del docente né quello delle spese legali liquidate in euro 1.030,00, oltre spese generali e accessori. I ricorrenti hanno dedotto il mancato adempimento nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, chiedendo l'esecuzione integrale della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero aveva pagato le spese legali spettanti ai difensori antistatari: per tale capo ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza per i 500 euro dovuti alla docente, poiché la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata l'8 gennaio 2026 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è previsto per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    I ricorrenti agiscono dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento meglio indicato in epigrafe, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato dal Tribunale di Busto Arsizio al pagamento, in favore della docente ricorrente, di euro 500,00 a titolo di carta del docente, nonché in favore degli odierni difensori ricorrenti, in quanto antistatari, al pagamento delle spese legali per complessivi euro 1.030,00, oltre spese generali e accessori di legge.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento azionato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e rimasta, in parte, ineseguita.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può procedere per ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligo pecuniario gravante sull'Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione commissariale di un titolo di pagamento può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati e del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale pecuniario, l'adempimento sopravvenuto durante il processo limitatamente a una parte delle somme dovute determina la cessazione della materia del contendere per quella parte, ma non preclude l'accoglimento dell'ottemperanza per le somme ancora non pagate.
  • Per ottenere l'esecuzione di un titolo esecutivo pecuniario nei confronti di un'Amministrazione soggetta all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, occorre che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e attribuendogli un ulteriore termine decorrente dalla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire un'obbligazione pecuniaria può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati specificamente ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.