Sentenza del 10/10/2019 n. 25512 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi al 2004, contestando la decadenza dal potere impositivo, il difetto di motivazione, l'incongruità del valore attribuito ai terreni rispetto alle loro effettive potenzialità edificatorie e l'assenza di prova della maggiore pretesa. In Cassazione hanno inoltre sostenuto che il giudicato formatosi per l'annualità 2006, nel quale le aree erano state ritenute sostanzialmente inedificabili, dovesse estendersi anche al 2004, e hanno denunciato l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, considerando la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e il regime della sospensione feriale applicabile. Ha escluso l'estensione automatica al 2004 del giudicato relativo al 2006, poiché il giudicato esterno vincola solo quanto agli elementi stabili e permanenti del rapporto tributario e non, di regola, alla debenza del tributo o a valutazioni fattuali riferite a periodi diversi. Ha inoltre ritenuto adeguata, seppur sintetica, la motivazione della CTR e corretto l'assoggettamento a ICI, poiché i terreni erano inseriti nel P.R.G. e nel piano particolareggiato come aree edificabili. La mancata approvazione o adozione di strumenti urbanistici attuativi e l'assenza di opere di urbanizzazione non escludono, ai fini fiscali, la potenzialità edificatoria. Le società sono state condannate al pagamento di 2.000 euro per compensi, oltre spese forfetarie e accessori, nonché al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine lungo di sei mesi per l'impugnazione
Il ricorso per cassazione è stato considerato tempestivo perché, oltre al termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, doveva essere computato il periodo di sospensione feriale allora applicabile; per il notificante rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Articoli 2909 e 324 c.c.
Il giudicato esterno non ha portata generalizzata: può vincolare nei giudizi relativi a periodi diversi solo rispetto a elementi stabili del rapporto giuridico, non rispetto a singole valutazioni di fatto o alla debenza del tributo per una diversa annualità.
Art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992
nozione di area fabbricabile ai fini ICI
Ai fini fiscali è sufficiente che il terreno sia qualificato edificabile dallo strumento urbanistico generale, anche se mancano l'approvazione regionale definitiva, i piani attuativi o condizioni immediate per il rilascio del permesso di costruire.
Art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. n. 203/2005, convertito dalla L. n. 248/2005
interpretazione autentica della nozione di area edificabile
Concorre a stabilire che l'edificabilità rilevante ai fini dell'ICI comprende la mera potenzialità edificatoria derivante dalla qualificazione urbanistica.
Art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006
interpretazione autentica della nozione di area edificabile
Conferma che la qualificazione dell'area nel P.R.G. adottato dal Comune è sufficiente per applicare il criterio della base imponibile fondato sul valore venale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
contributo unificato aggiuntivo
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Ai fini ICI, un terreno è generalmente considerato edificabile quando il P.R.G. comunale lo qualifica come tale; non è necessario che siano già approvati piani attuativi, realizzate opere di urbanizzazione o concretamente ottenibile nell'immediato il permesso di costruire.
- L'edificabilità fiscale è più ampia dell'edificabilità urbanistica effettiva: rileva anche una potenzialità edificatoria idonea ad aumentare il valore venale del terreno.
- La mancata urbanizzazione, la posizione sfavorevole dell'area o le difficoltà pratiche di costruzione possono incidere sulla quantificazione del valore venale, ma devono essere dimostrate con elementi concreti e non escludono automaticamente l'imposizione.
- Un giudicato relativo a un'altra annualità non si estende automaticamente agli anni precedenti o successivi. L'efficacia vincolante opera soprattutto per elementi permanenti del rapporto, mentre la situazione urbanistica e il valore possono variare nel tempo.
- Chi contesta il valore accertato deve fornire prove specifiche del minore valore di mercato, come perizie, comparabili, vincoli urbanistici concreti o documentazione tecnica; la mera contestazione dell'importo è normalmente insufficiente.
- Una motivazione sintetica è valida se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e le ragioni per cui le prove e le argomentazioni della parte sono state ritenute insufficienti.
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