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Sentenza

Sentenza n. 137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00950/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202505809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le appellanti, mandataria e mandante del raggruppamento secondo classificato, contestavano l’aggiudicazione al raggruppamento controinteressato. Con il primo motivo deducevano la violazione della lex specialis, dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che l’aggiudicatario non avesse documentato la disponibilità di un’area di 9.000 mq nel porto di Brindisi né la disponibilità della cava e dei materiali lapidei. Da ciò avrebbero dovuto conseguire l’esclusione, la qualificazione dell’offerta come indeterminata o fuorviante, oppure la decurtazione del punteggio relativo al criterio D.2. Con il secondo motivo deducevano l’oggettiva irrealizzabilità dell’offerta, in particolare del cronoprogramma, poiché il trasporto dei tetrapodi dal porto di Brindisi a quello di Barletta avrebbe richiesto tempi incompatibili con la durata dichiarata dei lavori; contestavano inoltre la possibilità di utilizzare, in fase esecutiva, mezzi diversi da quelli considerati nei giustificativi. Con il terzo motivo censuravano il giudizio di non anomalia dell’offerta, lamentando la sottostima dei costi relativi al trasporto dei tetrapodi e alla posa dei dreni verticali a nastro, nonché l’erosione dell’utile d’impresa. Il raggruppamento aggiudicatario proponeva appello incidentale riproponendo le censure di primo grado sull’attribuzione dei punteggi tecnici al raggruppamento secondo classificato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale. Quanto al primo motivo, ha interpretato la lex specialis nel senso che essa non imponesse, a pena di esclusione, l’allegazione del titolo giuridico relativo alla disponibilità delle aree o delle dichiarazioni delle cave. La disponibilità dell’area costituiva una condizione riferita alla fase esecutiva del rapporto, pur potendo rilevare ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale, e non un requisito partecipativo. L’offerta dell’aggiudicatario individuava chiaramente l’area e conteneva l’impegno a garantirne la disponibilità; la documentazione acquisita non evidenziava dichiarazioni false o fuorvianti, né l’assenza di data certa delle dichiarazioni di messa a disposizione era rilevante, non essendo richiesta dal disciplinare. Anche le eventuali limitazioni derivanti da concessioni portuali attengono alla fase esecutiva e non dimostrano di per sé l’irrealizzabilità dell’offerta. Quanto ai materiali lapidei, la relazione tecnica e l’allegato D.2 fornivano indicazioni sufficienti sui siti di approvvigionamento e l’eventuale produzione delle dichiarazioni in giudizio riguardava documenti di supporto a un’offerta già completa, senza integrazione postuma del suo contenuto sostanziale. Quanto al secondo motivo, l’offerta prevedeva espressamente l’impiego del motopontone Golia e/o del motopontone Sant’Agostino. L’uso della formula “e/o” indicava la disponibilità concorrente o alternativa delle due unità, sicché la censura non dimostrava l’irrealizzabilità temporale dell’offerta. La diversa imputazione dei costi nei giustificativi riguardava il piano della sostenibilità economica e non smentiva il contenuto dell’impegno tecnico assunto. Quanto al terzo motivo, il giudizio di anomalia è stato ritenuto espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. La stazione appaltante aveva esaminato la relazione giustificativa, i costi elementari, i prezziari, i noleggi, le singole lavorazioni, le spese generali, l’utile, la manodopera, gli oneri di sicurezza e il cronoprogramma, formulando un giudizio positivo di sostenibilità. Le contestazioni delle appellanti, anche supportate da perizia, esprimevano valutazioni alternative su produttività, costi dei mezzi, condizioni meteo-marine, mobilitazione e stand-by, ma non dimostravano errori macroscopici né l’erosione dell’utile complessivo. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023

    La sanzione espulsiva per dichiarazioni fuorvianti non è applicabile in assenza di una dichiarazione falsa o fuorviante; nel caso esaminato la rappresentazione dell’area e dell’impegno alla disponibilità non presentava tali vizi.

  • art. 110 d.lgs. n. 36/2023

    La verifica dell’anomalia dell’offerta rientra nella valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, soggetta a sindacato giurisdizionale solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità e alle censure sulla determinatezza dell’offerta e sulla verifica di anomalia, senza autonoma applicazione ulteriore rispetto ai principi elaborati sulla lex specialis e sulla discrezionalità tecnica.

  • art. 70 direttiva 2014/24/UE

    È richiamato quale riferimento europeo per la collocazione dei requisiti di esecuzione e per la possibilità che condizioni relative all’esecuzione siano considerate dalla lex specialis anche ai fini del punteggio.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Richiamati in epigrafe come disposizioni processuali applicabili al giudizio in materia di appalti e alla forma della decisione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis considera la disponibilità di mezzi, aree o risorse come elemento dell’offerta tecnica o criterio premiale, ma non impone espressamente l’allegazione del relativo titolo giuridico, la disponibilità può configurarsi come condizione di esecuzione e non come requisito partecipativo; la sua mancata documentazione in gara non determina automaticamente l’esclusione.
  • In caso di incertezza interpretativa della lex specialis, i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto se valutati ai fini del punteggio tecnico, non devono necessariamente essere già disponibili o documentalmente dimostrati al momento dell’offerta, salvo che la stazione appaltante abbia previsto uno specifico obbligo in tal senso; è sufficiente un impegno coerente con la successiva fase esecutiva.
  • L’offerta non è indeterminata quando individua chiaramente l’area, i mezzi o le modalità operative e assume un impegno alla loro disponibilità, anche se l’effettiva disponibilità dovrà essere assicurata nella fase di esecuzione; eventuali questioni attinenti ai titoli concessori o alle modalità concrete di utilizzo vanno valutate in tale fase, salvo che dimostrino già in gara l’oggettiva irrealizzabilità dell’offerta.
  • Il giudizio di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo può censurarlo soltanto quando emergano errori manifesti e macroscopici o irragionevolezza tale da rendere complessivamente inattendibile l’offerta; non è sufficiente contrapporre ai calcoli dell’amministrazione una diversa valutazione tecnica o una perizia di parte.
  • La verifica di congruità può considerare complessivamente le diverse voci di costo e l’utile d’impresa: la contestazione di singole componenti non conduce all’inattendibilità dell’offerta se non dimostra, in modo complessivo e concreto, che le sottostime determinano l’erosione dell’utile o la perdita dell’equilibrio economico dell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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