Cassazione Civile, Sentenza n. 5427/2021 del 26/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il suo reclamo avverso la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (sanzioni: pena pecuniaria, censura e sospensione dell'esercizio della professione; parziale assoluzione su un capo). Il ricorso per cassazione esponeva quattro motivi. Successivamente, in corso di causa, la ricorrente è stata dispensata dal servizio per rinuncia e collocata in pensione (dispensa con effetto dal 10/08/2019). La questione era se tale sopravvenienza determinasse la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Pur richiamando la giurisprudenza secondo cui la dispensa per rinuncia non sempre determina la cessazione (poiché lo "status" notarile può permanere e la riammissione è prevista dalla legge), ha ritenuto qui la cessazione definitiva: la ricorrente, essendo nel frattempo divenuta ultra65enne (ha compiuto 66 anni), non può più essere riamessa all'esercizio della funzione ex legge 18/1983 n.45; la dispensa è dunque irritrattabile e lo status notarile non è più ripristinabile. Pertanto la pronuncia disciplinare non può più incidere sulle vicende di un rapporto ormai esaurito. Sono state integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 31 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile)
La dispensa per rinuncia disciplinata dall'art.31 è la fonte della situazione di fatto (dispensa dal servizio su domanda). La Corte richiama che tale dispensa incide sull'esercizio concreto delle funzioni, ma non necessariamente sullo status, salvo che diventi irritrattabile per superamento di limiti (es. limiti di età).
legge 18 febbraio 1983, n. 45
"i notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197"
La Corte interpreta questa norma come limite alla riammissione: se il soggetto ha superato il 65° anno, la riammissione non è più possibile, rendendo la dispensa per rinuncia irritrattabile e determinando la cessazione definitiva dello status e, conseguentemente, della materia del contendere.
principio giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato citati)
La giurisprudenza consolidata distingue tra sanzioni che incidono sul concreto esercizio delle funzioni (che cessano con l'interruzione del rapporto) e lo status formale: se la cessazione dal servizio è definitiva e impedisce che la decisione disciplinare incida su un rapporto ormai esaurito, la materia del contendere può considerarsi sopravvenuta e il ricorso inammissibile. Tuttavia, se la riammissione è ancora possibile, la causa può proseguire perché la pronuncia potrebbe incidere sull'effettivo esercizio futuro della funzione.
Massime di principio
- Verificare sempre se la sopravvenuta cessazione dal servizio è ripristinabile: se la legge consente la riammissione (es. limiti di età non superati), la materia potrebbe non essere estinta e il ricorso rimane ammissibile.
- Distinguere tra "status" (qualifica formale di notaio) e "esercizio delle funzioni": le sanzioni disciplinari incidono sull'esercizio; se il rapporto di servizio si è definitivamente estinto, la finalità della sanzione viene meno e la controversia può estinguersi.
- Controllare i limiti di età o altre condizioni previste dalla normativa (per esempio il 65° anno di età ai sensi della legge n.45/1983) che possono rendere la dispensa irrevocabile e determinare la cessazione della materia del contendere.
- Se la sopravvenienza rende il provvedimento disciplinare incapace di produrre effetti pratici (perché il rapporto non può più essere riaperto), è probabile che il giudice dichiari l'inammissibilità per difetto di interesse; ciò può comportare la compensazione delle spese.
- Nei procedimenti disciplinari è utile prospettare e documentare immediatamente eventuali iniziative amministrative (istanze di riammissione, decisioni ministeriali, età) in modo che il giudice valuti prontamente la rilevanza della sopravvenienza.
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