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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-119/17

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 aprile 2018. — Ruben Alba Aguilera e a. contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell’allegato X allo Statuto – Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione recante riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita in Etiopia dal 30 al 25% – Mancata adozione di disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto – Responsabilità – Danno morale. — Causa T-119/17

Giurisprudenza europea62017TJ0119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione del SEAE che aveva ridotto dal 30% al 25% l’indennità correlata alle condizioni di vita per il personale in Etiopia. Ritiene decisivo che il SEAE non avesse previamente adottato le disposizioni generali di esecuzione richieste dallo Statuto per l’attuazione dell’articolo 10 dell’allegato X. Respinge invece la richiesta di risarcimento del danno morale e condanna il SEAE alle spese.

Annullamento della decisione del SEAE che riduce l’indennità correlata alle condizioni di vita per il personale in Etiopia, per mancata previa adozione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto

La questione giuridica

Se il SEAE potesse legittimamente adottare una decisione di revisione e riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita (ICV) per il personale in Etiopia senza avere previamente adottato le disposizioni generali di esecuzione previste dall’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X dello Statuto in combinato disposto con l’articolo 110 dello Statuto; e, in subordine, se la mancata esecuzione della precedente sentenza Vanhalewyn/SEAE potesse fondare una domanda di risarcimento del danno morale.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che l’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto impone al SEAE di adottare, secondo la procedura dell’articolo 110 dello Statuto, disposizioni generali di esecuzione applicabili anche all’articolo 10 dell’allegato X prima di poter rivedere l’ICV del personale con sede in un paese terzo; in assenza di tali DGE, la decisione che riduce l’ICV è illegittima e va annullata. La semplice esistenza di direttive interne o criteri amministrativi non equivale a DGE, perché non sono stati adottati con consultazione del comitato del personale e parere del comitato dello statuto. La domanda di risarcimento è respinta, perché i ricorrenti non possono invocare la mancata esecuzione di una sentenza resa in un’altra causa e, quanto al danno morale derivante dall’atto annullato, l’annullamento costituisce di regola una riparazione sufficiente.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1 dell’allegato X allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 8 dell’allegato X allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 10 dell’allegato X allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita del personale SEAE in Etiopia

La causa concerne un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da funzionari e agenti del SEAE con sede di servizio ad Addis Abeba contro la decisione del 19 aprile 2016 che ha ridotto l’indennità correlata alle condizioni di vita (ICV) dal 30% al 25% dell’importo di riferimento. La controversia riguarda anche la perdita del congedo di riposo collegata alla qualificazione della sede di servizio come meno disagiata.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti, dopo la decisione del SEAE, hanno presentato reclami amministrativi ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinti il 9 novembre 2016. Hanno quindi adito il Tribunale chiedendo:

  • l’annullamento della decisione di riduzione dell’ICV;
  • il risarcimento del danno morale;
  • la condanna del SEAE alle spese.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 1 ter dello Statuto, secondo cui il SEAE è equiparato alle istituzioni ai fini dell’applicazione dello Statuto;
  • l’articolo 110 dello Statuto, che disciplina l’adozione delle disposizioni generali di applicazione previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto;
  • l’articolo 1 dell’allegato X allo Statuto, che prevede espressamente l’adozione di disposizioni generali di esecuzione per l’allegato medesimo;
  • l’articolo 10 dell’allegato X, che disciplina l’ICV per il personale in paesi terzi. Vengono inoltre menzionate la decisione del 17 dicembre 2013 e la decisione del 3 dicembre 2014, adottate dal SEAE come orientamenti interni sulla metodologia di calcolo dell’ICV.

Primo motivo: mancata adozione delle disposizioni generali di esecuzione

I ricorrenti sostenevano che il SEAE non potesse rivedere l’ICV senza prima aver adottato le DGE previste dallo Statuto, richiamando la sentenza Vanhalewyn/SEAE. Il SEAE replicava che le proprie decisioni interne del 2013 e 2014 costituivano comunque un quadro sufficiente o erano assimilabili a DGE.

Il Tribunale respinge la tesi del SEAE. Ricorda che le DGE possono essere obbligatorie quando espressamente previste o quando lo richieda la natura della disposizione da applicare. Nel caso dell’allegato X, l’articolo 1, terzo comma, impone espressamente l’adozione di DGE per l’intero allegato, quindi anche per l’articolo 10 sull’ICV.

Secondo il Tribunale, tale obbligo non è un mero requisito formale: è un presupposto di legittimità della decisione di revisione dell’ICV. La ratio è duplice:

  • garantire che i criteri siano fissati in modo astratto e indipendente da una singola procedura di revisione dell’indennità;
  • evitare che la scelta dei criteri sia influenzata dall’esito concreto desiderato dall’amministrazione.

Perché le decisioni interne del 2013 e del 2014 non bastano

Il Tribunale osserva che le decisioni interne invocate dal SEAE non sono DGE ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto, poiché non risultano adottate seguendo la procedura prescritta, in particolare con il coinvolgimento del comitato dello statuto. Non è sufficiente che tali atti contengano criteri utili all’amministrazione: per essere DGE devono rispettare il circuito procedurale previsto dallo Statuto.

Il Tribunale sottolinea inoltre che il parere del comitato dello statuto è indispensabile proprio per assicurare coerenza interistituzionale e impedire che criteri rilevanti per tutte le istituzioni siano definiti unilateralmente da un singolo organo amministrativo. L’argomento del SEAE, secondo cui il personale interessato sarebbe limitato alle delegazioni e quindi bastasse la consultazione dei soli comitati del personale interessati, viene espressamente respinto.

Irrilevanza del fatto che la sentenza Vanhalewyn sia recente

Il SEAE invocava il fatto che la sentenza Vanhalewyn/SEAE fosse stata pronunciata poco prima della decisione impugnata. Il Tribunale risponde che l’obbligo di adottare DGE discende già dal testo dell’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X e che la sentenza del 2016 ha solo chiarito l’interpretazione di norme già vigenti, con effetto interpretativo retroattivo. Il SEAE, inoltre, non ha dimostrato circostanze particolari idonee a giustificare il ritardo nell’adozione delle DGE.

Esito sulla domanda di annullamento

Poiché il SEAE non aveva rispettato l’obbligo di adottare DGE dell’articolo 10 dell’allegato X, il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui riduce l’ICV per il personale in Etiopia. Non esamina gli altri motivi dedotti, ritenendo assorbente il vizio riscontrato.

Domanda di risarcimento del danno morale

I ricorrenti chiedevano anche il risarcimento di un danno morale, allegando la mancata esecuzione, da parte del SEAE, della sentenza Vanhalewyn/SEAE. Il Tribunale respinge la domanda per due ragioni principali.

In primo luogo, i ricorrenti non erano parti della causa decisa con la sentenza Vanhalewyn e non possono quindi invocarne la mancata esecuzione per fondare un proprio danno morale. L’articolo 266, paragrafo 1, TFUE obbliga l’istituzione a trarre le conseguenze della sentenza di annullamento nei confronti della parte vittoriosa, ma non impone il riesame di atti identici o analoghi rivolti a soggetti diversi.

In secondo luogo, quanto al danno morale derivante dall’illegittimità dell’atto impugnato, il Tribunale ricorda che l’annullamento della decisione costituisce, di regola, una riparazione adeguata e sufficiente.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

  • annulla la decisione del SEAE del 19 aprile 2016 nella parte in cui riduce l’ICV per il personale in Etiopia dal 30% al 25%;
  • respinge il ricorso quanto al resto;
  • condanna il SEAE alle spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, quando lo Statuto prevede l’adozione di disposizioni generali di esecuzione per l’attuazione di una disciplina del personale, l’istituzione non può sostituirle con meri orientamenti interni o decisioni amministrative non adottate secondo l’articolo 110 dello Statuto. In mancanza di tali DGE, una decisione che incida sulla retribuzione o sulle indennità del personale è illegittima.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europearetribuzione del personale ueseae e delegazioni nei paesi terziresponsabilità extracontrattuale e danno moraleimpugnazione di atti del personale

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