Cassazione Civile, Ordinanza n. 34963/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso per il periodo d'imposta 2008 un avviso di accertamento nei confronti di una società, recuperando IVA, IRAP e IRES oltre sanzioni, sul presupposto che la società fosse coinvolta in un sistema di frodi carosello nel settore della telefonia cellulare. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata sia la frode del cedente sia la consapevolezza del cessionario. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 54 del D.P.R. 633/1972, degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una prova specifica e diretta della natura di cartiera dei fornitori, senza considerare che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio anche per presunzioni e deve dimostrare gli elementi oggettivi da cui desumere che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione IVA. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 20 D.P.R. 633/1972, nonché dei principi comunitari in materia di tributi armonizzati, lamentando che la CTR avesse valorizzato l'esito di giudizi relativi ad annualità precedenti; la Cassazione ha però ritenuto tale censura inammissibile perché quel riferimento non costituiva ratio decidendi e non vi era un giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto errata la motivazione della CTR sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti: l'Ufficio non è tenuto a fornire una prova diretta e documentale della mancanza di struttura dei fornitori, essendo sufficiente la prova, anche presuntiva, degli elementi oggettivi da cui inferire la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della frode. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un presunto giudicato esterno che la CTR non aveva posto a base della decisione e che, in ogni caso, non risultava formato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 19 D.P.R. 633/1972
richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA e ai limiti in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54 D.P.R. 633/1972
richiamato tra le norme violate in tema di accertamento e detrazione IVA.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nelle frodi carosello, grava sull'Amministrazione la prova degli indizi di consapevolezza del cessionario e poi sul contribuente la prova contraria.
art. 2700 c.c.
richiamato nel primo motivo, ma non oggetto di autonoma elaborazione nel dispositivo; inserito nel quadro delle contestazioni sulla prova.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di prova presuntiva e inferenze indiziarie.
art. 2729 c.c.
richiamato per la prova per presunzioni; la Corte afferma che l'Ufficio può provare anche indiziariamente la frode e la conoscibilità da parte del contribuente.
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate sulla valutazione della prova.
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate sulla valutazione della prova.
art. 2909 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione al preteso giudicato esterno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché il giudicato non era posto a fondamento della decisione impugnata.
art. 20 D.P.R. 633/72
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione nel merito.
art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE
richiamata per affermare che il diritto a detrazione richiede che i beni o servizi siano forniti da un altro soggetto passivo e utilizzati dal soggetto passivo per operazioni imponibili.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti o a frodi carosello, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della partecipazione all'evasione.
- La prova richiesta all'Ufficio non si esaurisce nella mera dimostrazione della fittizietà del cedente: occorrono elementi oggettivi e specifici idonei a far ritenere che il contribuente, usando l'ordinaria diligenza rapportata alla propria qualità professionale, avrebbe dovuto avvertire il carattere fraudolento dell'operazione.
- Una volta fornita tale prova indiziaria da parte del Fisco, il contribuente può contrastarla dimostrando di avere agito in buona fede e di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto nella frode.
- In tema di IVA, la regolarità formale della fattura e della contabilità non è di per sé sufficiente a escludere il diniego della detrazione se l'Ufficio dimostra la partecipazione consapevole del contribuente a un'evasione.
- Un riferimento a precedenti giudizi relativi ad annualità diverse non integra giudicato esterno se non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata e se le decisioni richiamate non sono passate in giudicato.
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