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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della determinazione prot. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS- - Sospensione procedimento di assunzione in servizio del formatore – Esecuzione della decisione/delibera dell''Amministratore Unico nr. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di sospensione del procedimento di assunzione in servizio della candidata, adottata in ragione della pendenza di un procedimento penale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (società in house)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, risultata prima classificata nella procedura selettiva per titoli ed esami finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di formatori, ha impugnato la determinazione con cui la società ha sospeso in via prudenziale il procedimento di assunzione dopo avere acquisito il certificato dei carichi pendenti, dal quale risultava un procedimento penale a suo carico con richiesta di rinvio a giudizio. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 del bando, l'eccesso di potere dell'amministrazione per indebita sostituzione al giudice penale, la lesione della presunzione di innocenza, la violazione del buon andamento e l'errata trasposizione della nozione penalistica di imputato nel procedimento amministrativo. Ha inoltre denunciato ingiustizia e illogicità manifeste, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, lesione del legittimo affidamento, violazione dei criteri di imparzialità e discriminazione rispetto ad altri dipendenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito. Dallo statuto societario è emerso che la resistente è una società senza scopo di lucro, interamente partecipata dalla Provincia di Latina e operante secondo il modello dell'in house providing. L'art. 19, commi 2-4, del d.lgs. n. 175/2016 impone alle società a controllo pubblico il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nelle procedure di reclutamento, ma stabilisce espressamente che resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. La controversia riguarda il diritto soggettivo all'assunzione e investe anche la fase di verifica dei requisiti, successiva alla selezione e prodromica alla stipula del contratto; pertanto la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 2-4, d.lgs. n. 175/2016

    “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e “resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

    Le procedure di reclutamento delle società a controllo pubblico, pur dovendo rispettare principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alla validità degli atti e delle procedure, anche quando la controversia riguarda la verifica dei requisiti successiva alla selezione e anteriore alla stipula del contratto.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    I principi richiamati dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 orientano le modalità di reclutamento delle società a controllo pubblico, senza modificare il riparto di giurisdizione stabilito dal comma 4 dello stesso art. 19.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, consentendo il contraddittorio prima della decisione; nel caso concreto il TAR ha previamente segnalato i dubbi sulla propria giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie sulla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a controllo pubblico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se la società è interamente partecipata da un ente pubblico e opera secondo il modello dell'in house providing.
  • L'obbligo per le società a controllo pubblico di rispettare, nelle procedure di reclutamento, i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e quelli richiamati dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 non trasforma la selezione in un pubblico concorso né attribuisce la relativa controversia alla giurisdizione amministrativa.
  • La giurisdizione ordinaria comprende anche le controversie relative alla verifica dei requisiti successiva all'espletamento della selezione e prodromica alla stipula del contratto di lavoro, trattandosi di questioni inerenti al diritto soggettivo all'assunzione.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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