Sentenza n. 5421/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione alla minore di 18 ore settimanali di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026 e verifica finale del PEI relativo all’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale rappresentante legale della figlia riconosciuta in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, ha impugnato l’assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a un docente di sostegno per tutte le 30 ore di frequenza, previa valutazione delle concrete esigenze e delle risultanze della diagnosi funzionale. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 della l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 della l. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, della l. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, e dell’art. 3 della l. 241/1990. In particolare, contestava l’insufficienza delle ore rispetto alla gravità della condizione e all’orario scolastico, nonché la carenza di motivazione e la contraddittorietà con la verifica finale del PEI 2024/2025, che rilevava l’incapacità dell’alunna di svolgere autonomamente i compiti e seguire le discipline.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: all’udienza ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che l’anno scolastico 2025/2026 cui si riferivano gli atti impugnati era ormai concluso e che il loro annullamento non avrebbe potuto procurare alla minore alcuna utilità rispetto al sostegno negato per quell’anno. La sentenza non ha quindi deciso nel merito le censure sulla quantificazione delle ore, sulla motivazione o sulla coerenza con il PEI. Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del tenore della pronuncia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia sull’assegnazione del sostegno scolastico è ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.
art. 73, comma 3, c.p.a.
all’udienza pubblica del 23 settembre 2026, il ricorso, previo rilievo da parte del Collegio ex art. 73, comma 3 c.p.a., della possibile improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’avvenuto decorso dell’a.s. 2025/2026, cui si riferiscono gli atti impugnati, era trattenuto in decisione;
Il Collegio ha segnalato alle parti la possibile improcedibilità dovuta al venir meno dell’interesse a seguito della conclusione dell’anno scolastico cui si riferivano gli atti.
Massime di principio
- Quando il ricorso impugna l’assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno riferita a uno specifico anno scolastico, la conclusione di quell’anno determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse se l’annullamento degli atti non può più procurare un’utilità concreta al ricorrente.
- Le controversie sull’assegnazione del sostegno scolastico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
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