Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32077/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da operazioni bancarie qualificate come "giroconti" e ricondotte dal giudice di merito ad atti di appropriazione indebita compiuti da una persona munita di delega sul conto corrente intestato a un soggetto ricoverato in gravi condizioni di salute. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da un erede, condannando la convenuta al pagamento di Euro 69.000,00 per danno patrimoniale e di Euro 7.000,00 per danno non patrimoniale. In appello, la convenuta aveva contestato la decisione; la Corte territoriale aveva ridotto del 50% il danno patrimoniale, ritenendo che l'attore, in quanto coerede al 50%, potesse reclamare solo la propria quota del credito risarcitorio, e aveva escluso il danno non patrimoniale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e illogica nella parte in cui aveva dimezzato il risarcimento patrimoniale senza adeguata motivazione; 2) violazione degli artt. 727, 757, 760, 1314 c.c., sostenendo che i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi, ma cadono in comunione ereditaria, sicché ciascun coerede può agire anche per l'intero credito senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non era apparente né contraddittoria quanto alla riduzione del risarcimento alla quota del 50%, poiché il giudice di merito aveva esplicitato che l'attore era coerede nella misura del 50% insieme a un altro soggetto. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, affermando che i crediti del de cuius non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ne consegue che ciascun partecipante alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune o la propria quota, senza necessità di chiamare in giudizio tutti gli altri coeredi, restando le questioni interne da risolvere in sede di divisione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria per il pregiudizio derivante da un fatto illecito è stata correttamente qualificata come azione aquiliana.

  • art. 2034 c.c.

    Richiamato dalla parte resistente per sostenere la riconducibilità dei prelievi a obbligazioni naturali, ma l'argomento è stato respinto nel merito dal giudice di appello.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È stata dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente o manifestamente illogica.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura atteneva al requisito del contenuto motivazionale della sentenza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 727 c.c.

    Concorre a fondare il principio per cui i crediti ereditari rientrano nella comunione ereditaria.

  • art. 757 c.c.

    Mostra che il coerede cui sia assegnato il credito succede in esso dall'apertura della successione, confermando la sua appartenenza alla comunione ereditaria.

  • art. 760 c.c.

    L'esclusione della garanzia per insolvenza del debitore del credito assegnato presuppone che i crediti facciano parte della comunione ereditaria.

  • art. 1314 c.c.

    Non è idoneo a fondare la divisione automatica dei crediti ereditari, trattando della divisibilità del credito in generale.

  • art. 752 c.c.

    La regola della divisione automatica è richiamata come riferita ai debiti ereditari, non ai crediti.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente applicato, ma il tema della prova delle operazioni indebite è sullo sfondo della decisione.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Il giudizio di primo grado si era svolto con il rito sommario di cognizione.

Massime di principio

  • I crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi al momento dell'apertura della successione, ma rientrano nella comunione ereditaria.
  • Ciascun coerede è legittimato ad agire singolarmente per il recupero dell'intero credito ereditario o della propria quota, senza che gli altri coeredi siano litisconsorti necessari nel giudizio di adempimento o di risarcimento.
  • Le questioni interne tra coeredi sulla ripartizione del credito trovano soluzione nella successiva divisione ereditaria e non incidono sulla proponibilità dell'azione verso il debitore.
  • Una motivazione sintetica, ma che espliciti la ragione decisiva della decisione, può integrare il minimo costituzionale richiesto e non è apparente solo perché concisa.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaDivisione ereditariaRicorso per cassazione
RamiSuccessioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.