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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13028/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura non prospettava alcun profilo di illegalità della pena, ma investiva soltanto la misura della pena concordata nel patteggiamento in appello. Ha quindi applicato la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, a seguito di accordo ex art. 599-bis c.p.p. tra pubblico ministero e imputato, aveva rideterminato la pena inflitta per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando quindi la misura della pena concordata e recepita nella decisione di appello.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    Nel rito del patteggiamento in appello, l'accordo liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato con ricorso per cassazione, salvo che sia dedotta l'illegalità della pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dispone de plano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quando non possa escludersi la colpa nella proposizione del ricorso.

  • artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norme richiamate per identificare il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile e per il quale la pena era stata rideterminata in appello.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la sola entità della pena concordata, se non nei casi in cui si deduca l'illegalità della sanzione.
  • L'accordo processuale tra le parti, una volta recepito nella decisione del giudice, assume un vincolo che impedisce modifiche unilaterali in sede di legittimità.
  • La deduzione di una mera omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, quando non si traduca in denuncia di illegalità della pena, non è motivo ammissibile contro la sentenza resa a seguito di patteggiamento in appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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