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Sentenza

Sentenza n. 2604/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, redatto in data 27.05.2026, recante la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nei giorni 24 e 25 maggio 2026, nella parte in cui viene proclamata eletta alla carica di Sindaco la candidata Melangela Scolaro con 9.676 voti preferenze, pari al 40,45% dei voti validi, previo annullamento dei voti riportati dalle liste collegate al candidato a Sindaco Scolaro, che non hanno raccolto le firme per la presentazione della lista, pur avendone l’obbligo di legge. - dei verbali di ammissione delle liste collegate alla candidata a Sindaco Scolaro, presentate senza le sottoscrizioni dei cittadini elettori, nel numero previsto dalla normativa in materia; - in via gradata, dei verbali delle operazioni di scrutinio e di attribuzione dei voti redatti dagli Uffici elettorali delle Sezioni nn. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 37, 39, 41, 42 e 47 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nella parte in cui recano l'attribuzione dei voti ai candidati sindaci e alle liste collegate, nella misura in cui tali attribuzioni risultano viziate dalle illegittimità di cui ai motivi che seguono; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato relativo alle operazioni elettorali svolte nei giorni 24 e 25 maggio 2026 nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ivi inclusi i verbali di sezione non espressamente indicati, nella parte in cui abbiano inciso sull'attribuzione dei voti e sulla determinazione del risultato finale; e per la correzione: - del risultato elettorale complessivo della competizione per l'elezione del Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con conseguente rideterminazione del numero dei voti validi attribuiti a ciascun candidato sindaco, previo annullamento dei voti riportati dalle liste collegate al candidato a Sindaco Scolaro, che non hanno raccolto le firme per la presentazione della lista, con conseguente proclamazione a Sindaco del Candidato Barbera ed alla carica di consiglieri comunali i candidati risultanti eletti sulla base del nuovo e corretto risultato elettorale; - in subordine, procedere all’annullamento delle elezioni. - ed in via ulteriormente gradata, previo riconteggio delle schede contestate e di quelle dichiarate nulle nelle sezioni indicate, nonché accertamento della corretta attribuzione dei voti disgiunti e di quelli annullati in violazione dei principi di cui alla normativa vigente, proclamare eletto il candidato Nicola Maria Barbera ovvero procedere al ballottaggio, nonché, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che la correzione del risultato elettorale nei termini dedotti in ricorso, mediante l'attribuzione alla lista “Fuori dal Coro” di ulteriori due voti validi ovvero, alternativamente, mediante la sottrazione di due voti alle liste collegate alla candidata Sindaco Melangela Scolaro, comporterebbe il superamento della soglia del 5% dei voti validi e il conseguente diritto della lista ricorrente a partecipare al riparto dei seggi, con attribuzione del seggio spettante e conseguente rettifica della proclamazione degli eletti; e per l'accertamento: del diritto del candidato Nicola Maria Barbera ad essere proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con conseguente declaratoria di illegittimità della proclamazione della candidata Melangela Scolaro e degli altri consiglieri proclamati eletti; ed in via gradata dell’annullamento delle elezioni e rinnovazione delle elezioni ovvero dell’indizione del ballottaggio e/o della diversa distribuzione dei seggi secondo la corretta e finale attribuzione dei voti validi; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Grasso Tindaro il 21/7/2026: per l'annullamento - del Verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto del 27 maggio 2026, nella parte in cui non lo proclama eletto consigliere comunale, in quanto non attribuisce al Sig. Tindaro Grasso i voti di preferenza dallo stesso legittimamente conseguiti, nonché quelli alla Lista “Fuori dal Cori” meglio specificati nel ricorso principale e nel presente atto e computa nel conteggio dei voti diverse schede nulle attribuite alla coalizione Scolaro, comprese tutte quelle attribuite alle Liste collegate con il Candidato a Sindaco Scolaro, che andavano escluse per non avere proceduto alla raccolta delle firme; - di tutti i verbali delle operazioni elettorali delle sezioni nn. 4, 7, 8, 11, 27, 40 e 47, nella parte in cui hanno annullato ovvero omesso di conteggiare preferenze legittimamente espresse in favore del Sig. Tindaro Grasso e della lista “Fuori dal Coro”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per l'accertamento e la dichiarazione che, una volta corretti gli errori di scrutinio e di verbalizzazione di cui in appresso, il Sig. Tindaro Grasso ha conseguito un numero di preferenze tale da doversi ritenere eletto consigliere comunale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nella lista “Fuori dal Coro”; e per la condanna dell'Amministrazione resistente alla correzione dei risultati elettorali e alla proclamazione del Sig. Tindaro Grasso quale consigliere comunale; con richiesta, in via istruttoria di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. delle schede e dei verbali relativi alle sezioni indicate.

Giustizia amministrativa202601331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto del 27 maggio 2026, recante la proclamazione degli eletti alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, nonché verbali di ammissione delle liste e operazioni di scrutinio e attribuzione dei voti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti principali hanno contestato la proclamazione della candidata a Sindaco risultata eletta con 9.676 voti, pari al 40,45% dei voti validi, deducendo che le liste a lei collegate sarebbero state ammesse senza le sottoscrizioni degli elettori benché dovute e chiedendo di escluderne i voti, correggere il risultato e proclamare Sindaco il candidato avversario, oppure annullare le elezioni. In via subordinata hanno lamentato errori di scrutinio e di attribuzione dei voti, comprese schede contestate o dichiarate nulle e voti disgiunti, chiedendo il riconteggio, la proclamazione del candidato avversario o il ballottaggio; hanno inoltre dedotto che la correzione di due voti avrebbe consentito alla lista “Fuori dal Coro” di superare la soglia del 5% e partecipare al riparto dei seggi. Il ricorso incidentale del candidato Nicola Maria Barbera perseguiva la correzione del risultato e la sua proclamazione a Sindaco. Il ricorso incidentale di un candidato della lista “Fuori dal Coro” contestava l’omessa attribuzione di preferenze e voti di lista, nonché il computo di schede nulle, chiedendo la correzione dei risultati, la propria proclamazione a consigliere comunale e una verificazione delle schede e dei verbali di alcune sezioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso principale in parte inammissibile e per il resto lo ha respinto; ha dichiarato in parte inammissibili anche i ricorsi incidentali del candidato a Sindaco e del candidato al Consiglio comunale e li ha respinti per la parte restante. Il dispositivo non specifica quali singole censure siano state dichiarate inammissibili né espone le ragioni di inammissibilità o di rigetto, sicché non è possibile ricostruire l’esame puntuale dei singoli motivi. Le spese sono state integralmente compensate. È stata disposta la trasmissione immediata della sentenza al Sindaco e al Prefetto per gli adempimenti previsti dall’art. 130, comma 8, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 130, comma 8, c.p.a.

    manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e al Prefetto di Messina, per gli adempimenti di cui all'art. 130, comma 8, c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per la trasmissione della sentenza al Sindaco e al Prefetto; il testo non illustra ulteriormente il contenuto degli adempimenti.

Come è indicizzato

MaterieRito elettoraleOperazioni elettorali e proclamazione
RamiElezioni

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