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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31930/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la richiesta dell'interessato di correggere il provvedimento di cumulo SIEP n. 362/2024, retrodatando al 18 giugno 2014 l'inizio della decorrenza della pena detentiva. La difesa sosteneva che la privazione della libertà personale fosse iniziata il 18 giugno 2014 e si fosse protratta, attraverso diversi titoli detentivi e cautelari, fino al 30 marzo 2017. In particolare, il periodo dal 19 giugno 2014 al 17 settembre 2015 era stato scontato in esecuzione di una pena definitiva irrogata dal Tribunale di Matera; dal 18 settembre 2015 al 30 marzo 2017 la detenzione sarebbe stata collegata ad altri titoli, anche cautelari, poi confluiti nel cumulo. Il ricorrente deduceva, con cinque motivi, la violazione degli artt. 657, 663, 669 e 649 cod. proc. pen., lamentando l'erronea esclusione di periodi di presofferto, la violazione del divieto di doppio computo, l'omessa verifica della fungibilità dei periodi detentivi rispetto ai reati confluiti nel cumulo, il vizio di motivazione sulla continuità della detenzione dal 2014 e il travisamento del registro Sidet. In particolare, sosteneva che la temporanea libertà risultante dal registro non avrebbe interrotto la continuità giuridica della detenzione in assenza di un formale provvedimento di cessazione del titolo cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha rilevato che il periodo dal 18 giugno 2014 al 17 settembre 2015 riguardava l'espiazione di una pena definitiva del Tribunale di Matera, già integralmente eseguita e non compresa nell'ultimo cumulo; pertanto, tale periodo non rientrava nell'art. 657 cod. proc. pen., riferito alle pene espiate senza titolo. Ha inoltre accertato che i periodi di custodia cautelare dal 18 settembre 2015 al 6 maggio 2016 e dal 19 maggio 2016 al 29 marzo 2017 erano già stati computati come presofferto nel provvedimento di cumulo del 17 dicembre 2024, relativamente a reati commessi anteriormente alla custodia. Ne conseguiva che l'intero periodo indicato dall'istante era già stato detratto dalla pena da eseguire e che non poteva essere nuovamente imputato a un diverso titolo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p.

    il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato

    La disposizione riguarda il computo della custodia cautelare e, secondo la Corte, opera per le pene espiate senza titolo; non consente di ricalcolare periodi già riferiti all'espiazione di una pena definitiva né di imputare due volte il medesimo periodo detentivo.

  • art. 663 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla formazione e alla correzione del cumulo delle pene concorrenti.

  • art. 669 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei titoli esecutivi e al divieto di duplicazione degli effetti della detenzione.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di doppio computo del medesimo periodo detentivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Norme indicate per dedurre violazioni di legge, inosservanze processuali e vizi della motivazione.

  • art. 616, comma 3, c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'art. 657 c.p.p. consente di computare nella pena da eseguire la custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, ma non riguarda un periodo già utilizzato per l'espiazione di una pena definitiva, anche se il relativo titolo non è poi inserito nel successivo cumulo perché già eseguito.
  • Il medesimo periodo di privazione della libertà personale non può essere imputato a due diverse pene o titoli esecutivi; il presofferto già scomputato non può essere nuovamente valorizzato nell'ambito di un diverso cumulo.
  • Quando il provvedimento di cumulo indica che i periodi di custodia cautelare sono già stati computati rispetto a reati commessi anteriormente alla custodia e fissa conseguentemente la decorrenza della pena, la richiesta di ulteriore retrodatazione deve confrontarsi puntualmente con tale computo; censure generiche non superano la motivazione del provvedimento.
  • La dichiarazione di inammissibilità è giustificata quando le doglianze risultano manifestamente contrastate dagli atti processuali e non individuano una ragione concreta per derogare al divieto di duplicazione del computo della detenzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
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