Sentenza n. 543/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1717/2025, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nonché avverso tutti gli atti e i provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011 relativa a un immobile definitivamente confiscato e devoluto al patrimonio dello Stato
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza di sgombero sostenendo di non essere un mero occupante, ma conduttore dell’immobile in forza di un contratto di locazione stipulato nel 2015 con l’amministratore giudiziario, autorizzato dal Tribunale, e tacitamente rinnovatosi. In primo grado aveva dedotto eccesso di potere e violazione della l. 392/1978, nonché violazione degli artt. 3 e 4 Cost. In appello ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e dell’art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011, oltre alla carenza di attualità dell’interesse pubblico allo sgombero, sostenendo che il contratto avrebbe dovuto proseguire sino alla scadenza del 21 luglio 2027. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità dei motivi d’appello perché nuovi, ai sensi dell’art. 104 c.p.a. e dell’art. 345 c.p.c.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello, prescindendo dall’eccezione sui nova perché l’impugnazione era comunque infondata nel merito. Ha ritenuto non decisivo stabilire se il contratto fosse già stato risolto, poiché la questione centrale concerneva gli effetti della confisca definitiva, intervenuta il 10 settembre 2021, sui rapporti di godimento del bene. Secondo il Collegio, l’ordinanza di sgombero di un immobile definitivamente confiscato costituisce atto dovuto e vincolato, strettamente consequenziale alla confisca: il bene assume una natura rigidamente pubblicistica, assimilabile a quella dei beni del patrimonio indisponibile, e deve essere liberato dai precedenti vincoli incompatibili con il vincolo di destinazione pubblica. L’art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011 non distingue in base al momento di stipulazione del contratto e prevede lo scioglimento dei contratti aventi a oggetto diritti personali di godimento. Inoltre, il contratto stesso prevedeva espressamente la confisca definitiva quale causa di recesso con preavviso di sei mesi; pertanto, l’effetto solutorio si produceva decorso tale termine e non alla scadenza naturale del rapporto nel 2027. È stata respinta anche la censura relativa alla mancanza di attualità dell’interesse pubblico: il potere-dovere di ordinare il rilascio del bene confiscato non è subordinato alla previa adozione di uno specifico provvedimento di destinazione, che appartiene a un procedimento distinto. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell’ordinanza di sgombero del bene confiscato.
art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011
la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi
La confisca definitiva rende incompatibili con la nuova natura pubblicistica del bene i precedenti diritti di godimento e determina lo scioglimento dei relativi contratti, senza distinzione in base al momento della loro stipulazione.
art. 104 c.p.a.
È stato richiamato dall’Agenzia per eccepire l’inammissibilità dei motivi nuovi dedotti per la prima volta in appello; il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione.
art. 345 c.p.c.
È stato richiamato, in combinato con l’art. 104 c.p.a., a sostegno del divieto di introdurre nuovi motivi in appello; la relativa eccezione non è stata esaminata perché l’appello è stato respinto nel merito.
art. 1453 c.c.
È stato invocato dall’appellante, ma il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare autonomamente la questione della risoluzione contrattuale.
Massime di principio
- La confisca definitiva di un bene ai sensi del d.lgs. 159/2011 imprime al bene una natura rigidamente pubblicistica, assimilabile a quella dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, rendendo incompatibili i precedenti diritti di godimento con il vincolo di destinazione a finalità pubbliche.
- L’ordinanza di sgombero di un immobile definitivamente confiscato costituisce, per l’Agenzia nazionale competente, atto dovuto e vincolato, strettamente consequenziale alla confisca definitiva.
- L’art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011, nel prevedere lo scioglimento dei contratti aventi a oggetto diritti personali di godimento, non distingue tra contratti stipulati prima o dopo il sequestro o la confisca e non consente di mantenere il rapporto sino alla sua naturale scadenza.
- Il potere-dovere di ordinare il rilascio di un bene definitivamente confiscato non è subordinato alla previa adozione del provvedimento amministrativo che individua la concreta destinazione del bene, poiché la destinazione consegue a un procedimento distinto.
- Quando il contratto di locazione di un bene poi confiscato prevede la confisca definitiva come causa di recesso con un determinato preavviso, l’effetto solutorio si produce decorso il termine contrattuale di preavviso, senza necessità di attendere la scadenza naturale della locazione.
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