Cassazione Penale, Sentenza n. 16467/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di ricusazione del Presidente Samperi sostenendo che, in un precedente procedimento da lui presieduto, il giudice aveva di fatto ritenuto l'esistenza di un'organizzazione criminale (il "clan Giostra") a cui sarebbero stati legati alcuni imputati tra cui Luigi Tibia. Si deduceva una incompatibilità ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 34, comma 2 c.p.p. (così come interpretato dalla Corte Costituzionale n. 371/1996). Inoltre, i ricorrenti lamentavano la nullità del procedimento incidentale di ricusazione per violazione del contraddittorio, in quanto alcuni coimputati non erano stati avvisati della udienza camerale (richiamando artt. 41, 127, 178 lett. c) c.p.p. e l'art. 111 Cost.).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Sul profilo del mancato avviso, ha ritenuto che i coimputati non citati non rivestessero più la qualità di parti alla data dell'udienza (erano stati prosciolti per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale del 16/04/2020), quindi non sussisteva il vizio di violazione del contraddittorio. Sul merito dell'incompatibilità, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna precedente valutazione di responsabilità nei confronti dei ricorrenti: le affermazioni nel precedente procedimento erano espressioni narrative/ricostruttive derivanti dalle dichiarazioni di persone offese (uso di locuzioni come "asseritamente"), senza attività di accertamento o pronuncia di responsabilità, sicché non si configurava l'ipotesi di incompatibilità prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza costituzionale. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. a) c.p.p.
Disciplina la ricusazione per situazioni di incompatibilità del giudice; invocata per la partecipazione di un giudice che abbia già pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nella quale sia stata comunque valutata la posizione dell'imputato
art. 34, comma 2 c.p.p.
Norma richiamata dalla ricusazione; nella parte interpretata dalla Corte Costituzionale n. 371/1996 impedisce al giudice che abbia precedentemente valutato la responsabilità di partecipare al nuovo giudizio
art. 41 c.p.p.
Regola la procedura incidentale di ricusazione; richiama l'applicabilità della procedura camerale ex art. 127 e quindi il principio dell'avviso e della partecipazione delle parti
art. 127 c.p.p.
Disciplina la procedura camerale, prevedendo avviso e possibilità di partecipazione a tutte le parti del processo; è stata oggetto di confronto rispetto all'obbligo di comunicazione nelle ricusazioni
art. 178, lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione alle ipotesi di nullità dedotte dai ricorrenti (mancata osservanza delle garanzie procedurali)
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo che sottende la tutela dell'imparzialità del giudice; fondamento costituzionale delle norme sulla ricusazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 371/1996
Ha dichiarato illegittima la parte di norma che non escludeva la partecipazione al giudizio del giudice che in un precedente provvedimento abbia comunque valutato la posizione dell'imputato; ha ampliato la tutela dell'imparzialità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 13626/2010 e altre pronunce richiamate)
Le Sezioni Unite hanno chiarito che le questioni di incompatibilità per precedenti funzioni hanno natura oggettiva e sono estensibili ai coimputati; la giurisprudenza ha altresì affermato l'obbligo di avviso/contraddittorio nelle procedure camerali incidentali
Massime di principio
- La ricusazione per "pregressa valutazione di responsabilità" richiede che nel precedente provvedimento vi sia stata una effettiva valutazione, anche sommaria, della responsabilità dell'imputato: mere ricostruzioni narrative o riferimenti a dichiarazioni di parti non costituiscono automaticamente una valutazione idonea a fondare l'incompatibilità.
- L'avviso e la possibilità di partecipazione di tutte le parti alla udienza camerale sulla ricusazione sono la regola; tuttavia, se un soggetto non è più parte del processo (es. prosciolto) alla data della udienza, la sua mancata partecipazione non determina necessariamente la nullità del procedimento incidentale.
- Per far valere l'incompatibilità del giudice occorre dimostrare in modo concreto che il giudice abbia svolto attività di accertamento o pronunciato (anche sommariamente) sulla responsabilità dell'imputato nel precedente giudizio; espressioni vaghe o riporti di dichiarazioni non bastano.
- Le questioni di incompatibilità hanno natura oggettiva e possono interessare tutti i coimputati: pertanto, in via generale, le iniziative di ricusazione implicano il rispetto del contraddittorio tra tutte le parti ancora attive nel processo.
- In caso di rigetto immotivato o infondato della ricusazione, il giudice può condannare i ricorrenti alle spese; è necessario valutare tempestivamente lo stato delle parti (se ancora tali) per evitare vizî procedurali.
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