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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di appello con riguardo al solo reato previsto dall'art. 392 c.p., denunciando violazione di legge e insufficiente motivazione circa la ricostruzione della violenza reintegrativa: la Corte d'appello avrebbe dato per scontato che la querelante si fosse servita di un pretesto (rottura della chiave) senza spiegare le ragioni di tale conclusione e senza valutare la tempestività della reazione dei Riggio rispetto alla presunta azione lesiva. La parte civile ha impugnato la sentenza in relazione agli artt. 392 e 393 c.p., sostenendo che la Corte di appello abbia travisato le dichiarazioni sulla titolarità e sul possesso delle chiavi, nonché sul fatto che la rottura della chiave fosse accidentale e che la serratura fosse stata poi cambiata; ha altresì contestato la qualificazione della condotta dei Riggio come legittima reazione, sostenendo che non sussistevano i presupposti per la violenza reintegrativa (mancata immediatezza, possibilità di ricorrere all'autorità) e che la loro azione fu violenta e ingiustificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi, con riferimento al reato di cui all'art. 392 c.p., per carenza e apoditticità della motivazione della Corte d'appello, che non ha affrontato punti decisivi quali la titolarità del lastrico, la perdita del compossesso da parte della parte offesa, la reale natura del 'pretesto' (rottura della chiave) e la tempestività della reazione dei Riggio. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 392 c.p. e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Ha dichiarato invece inammissibile, per la restante parte, il ricorso della parte civile (in particolare rispetto all'art. 393 c.p.). La Cassazione ha altresì disposto che la nuova sezione provveda al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Riguarda l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante l'autoreintegrazione nel possesso: la giustificazione opera solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza dell'azione lesiva, per l'impellente necessità di impedire il consolidamento della nuova situazione possessoria. La Corte ha ritenuto che la motivazione di appello non abbia adeguatamente valutato questi presupposti.

  • art. 393 cod. pen.

    Riguarda la minaccia; la Corte ha osservato che il ricorso della parte civile non ha formulato rilievi specifici idonei a dimostrare l'esistenza di una minaccia tale da integrare il reato previsto da questa norma, rendendo inammissibile la parte della doglianza su tale capo.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato in via analogica in sede civile: l'azione di reintegrazione è possibile quando si agisca consapevolmente per ripristinare il possesso contro chi se ne è illegittimamente appropriato; tuttavia anche in ambito penale la legittimazione dell'autotutela possiede limiti rigorosi di immediatezza e impossibilità di ricorso all'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna, è obbligatoria una motivazione puntuale e confrontata con gli argomenti della pronuncia impugnata: valutazioni apodittiche possono determinare l'annullamento in Cassazione.
  • La figura della 'violenza reintegrativa' (autotutela reale) giustifica l'uso di mezzi per riottenere il possesso solo se l'azione reattiva è immediata rispetto all'esproprio e non vi è possibilità di ricorrere al giudice; la valutazione del fattore temporale è cruciale.
  • In tema di contestazioni sul possesso (titolarità, compossesso, uso di chiavi, modifica della serratura) il giudice di merito deve esaminare e motivare in modo specifico le prove dichiarative e materiali che stabiliscono chi deteneva effettivamente il possesso al momento degli eventi.
  • Il ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a censurare carenze motivazionali dell'appello può ottenere l'annullamento e rinvio quando la motivazione di assoluzione non affronti nodi essenziali della precedente decisione di condanna.
  • Le doglianze sulla configurabilità di minacce o altre fattispecie richiedono rilievi specifici: argomentazioni generiche o la mera ricostruzione fattuale senza puntuale inquadramento giuridico possono essere dichiarate inammissibili.

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