Cassazione Penale, Sentenza n. 25039/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi per cassazione erano volti a censurare, in termini diversi a seconda del ricorrente, la valutazione probatoria e la motivazione della sentenza di merito. Sinteticamente: - Billeci: chiedeva l'annullamento per genericità delle prove, assenza di riscontri, mancata indicazione di tempi e contesti rispetto al presunto ingresso nel sodalizio, scarsità probatoria ridotta ad uno scambio rituale e contestata attribuzione del ruolo di "autista"; - Liga: contestava la fondatezza delle condanne per estorsione (capi F e G), deducendo che le intercettazioni non dimostrerebbero la materialità dei fatti e sarebbero smentite dalle dichiarazioni delle persone offese; - Serio: articolava due censure principali, l'una contro l'attribuzione di funzioni verticistiche nel mandamento (ritenute non provate o contraddette da precedenti sentenze) e l'altra sull'asserita incompatibilità tra la recidiva e la continuazione; - Taormina: proponeva più motivi relativi a singole estorsioni (capo C, E, F, G) denunciando travisamento delle intercettazioni, carenze istruttorie, inosservanza degli obblighi processuali nelle riforme in peius e contestava anche la qualificazione associativa (capo B) e l'aggravante "armata". Tutti i ricorrenti chiedevano, in varie forme, l'annullamento o la riforma delle pronunce di merito per violazione di legge, vizio di motivazione e/o travisamento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha rigettato le censure sollevate, confermando (nella misura in cui era stata già riformata) la decisione della Corte d'appello di Palermo. La Corte ha ritenuto legittime le valutazioni di merito in ordine alle intercettazioni, alle frequentazioni e ai comportamenti ritenuti idonei a dimostrare l'intraneità dei singoli imputati nel sodalizio mafioso, nonché la sussistenza delle estorsioni contestate ove adeguatamente motivate. Ha inoltre respinto le censure di incompatibilità tra recidiva e continuazione aderendo alla linea giurisprudenziale maggioritaria che le ritiene compatibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad altri oneri (condanna in solido al pagamento delle spese indicata dalla Corte).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il concetto di "capo" e la partecipazione al 416-bis includono non solo il vertice assoluto ma anche chi svolge funzioni direttive o risolutive nella vita quotidiana del gruppo; l'aggravante "armata" (quarto comma) è considerata oggettiva e può essere desunta dalla natura storica dell'associazione (es. Cosa Nostra) anche senza espressi riferimenti alle armi nelle intercettazioni.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato fra i capi di imputazione relativi a violazioni di misure di sorveglianza; la Corte ha valutato i relativi accertamenti alla stregua delle altre prove, con assoluzione in alcuni profili (es. Serio, capo N).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Definisce il perimetro del sindacato della Cassazione: il controllo è centrato sulla motivazione (effettività, coerenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà) e non sulla rinnovata valutazione dei fatti che spetta al giudice di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha ribadito che la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la diversa interpretazione in cassazione è ammissibile solo in presenza di un oggettivo e decisivo travisamento della prova.
artt. 521, 522, 533 e 603 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle regole sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e ai limiti del giudizio in caso di giudizio abbreviato; la novella (art. 603 comma 3-bis introdotta dal d.lgs. n.150/2022) limita l'obbligo di rinnovare le prove orali in appello per il rito abbreviato, applicandosi anche ai giudizi pendenti.
d.lgs. n. 150/2022 (modifica art. 603 c.p.p.)
La modifica ha ridotto l'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti (principio tempus regit actum) ove ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione è in primo luogo sul piano della motivazione: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione concreta delle prove salvo che sussista un manifesto travisamento o un vizio logico-palese nella motivazione.
- Le intercettazioni, anche se criptiche o accusatorie verso terzi, costituiscono prova di fatto la cui interpretazione spetta al giudice di merito; in cassazione serve dimostrare che il giudice di merito ne abbia dato un contenuto radicalmente difforme da quello reale per ottenere annullamento.
- La partecipazione ad un'associazione mafiosa può essere desunta da un quadro complessivo di frequentazioni, incontri ripetuti, ruoli esercitati e condotte di "messa a disposizione": non è indispensabile la prova di specifici atti esecutivi o di un'investitura formale.
- L'aggravante "armata" può essere desunta anche indirettamente dalla storicità e dalle caratteristiche dell'associazione (es. Cosa Nostra) quando la disponibilità di armi è elemento tipico noto, non necessariamente menzionato testualmente nelle intercettazioni.
- Recidiva e continuazione sono, secondo la giurisprudenza maggioritaria e confermata dalla Corte, concetti compatibili: la continuazione è una fictio per l'unitario trattamento sanzionatorio, mentre la recidiva valuta la maggiore pericolosità soggettiva risultante da reati autonomamente commessi.
- Nel giudizio d'appello che riforma in pejus una assoluzione di primo grado (soprattutto su ricorso del P.M.), il giudice di merito deve fornire un percorso argomentativo più persuasivo che confuti analiticamente le ragioni dell'assoluzione; tuttavia, nei riti abbreviati la rinnovazione istruttoria non è sempre obbligatoria se la normativa processuale più recente non la impone.
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