Sentenza n. 13995/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale di accertamento di violazioni e prescrizioni adottato dalla ASL Roma 3 in data 25 agosto 2025; - del provvedimento adottato dalla ASL Roma 3 prot. n. 61261 del 25 agosto 2025 avente a oggetto “Verbale provvedimento di sospensione attività imprenditoriale”; - del provvedimento adottato dalla ASL Roma 3 prot. n. 69217 del 29 settembre 2025 avente a oggetto “Revoca del provvedimento di sospensione (Art. 14, comma 9. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) prot. ASL Roma 3 n. 61261 del 25/08/2025”; - del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 2422 del 18 novembre 2025 recante “Provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e contestuale revoca (ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81)”; - di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale ASL di accertamento di violazioni e prescrizioni, provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, successiva revoca e decreto MIT di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e contestuale revoca
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, incaricata della rimozione e dello smaltimento di materiali relativi all'impianto di condizionamento presenti sul tetto di un hangar aeroportuale e subappaltante parte delle attività a un'altra società, ha impugnato gli atti adottati dopo un incidente mortale verificatosi nel cantiere. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 14, 26, 88 e seguenti e dell'Allegato X del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 3 l. n. 241/1990, per avere l'ASL qualificato le attività come lavori edili anziché come servizi, con conseguente applicabilità dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e sufficienza del DUVRI; 2) violazione degli artt. 88 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che, anche qualificando le prestazioni come lavori, esse rientrassero nell'eccezione per gli interventi sugli impianti di condizionamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile; 3) violazione dell'art. 89, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 81/2008, assumendo che l'obbligo di redigere il POS gravasse sull'impresa esecutrice e non sulla ricorrente, qualificata come mera impresa affidataria. Il MIT ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, poiché il provvedimento di sospensione e il decreto interdittivo avevano perso efficacia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare di carenza di interesse: la perdita di efficacia degli atti non elimina l'interesse alla rimozione degli effetti lesivi già prodotti, e l'interdizione rileva ancora ai fini della qualificazione per la partecipazione a gare pubbliche. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché le attività descritte — smontaggio di materiali dell'impianto di condizionamento, facchinaggio, carico, trasporto e smaltimento — rientrano nella nozione di lavori edili o di ingegneria civile dell'Allegato X al d.lgs. n. 81/2008, comprendente lo smantellamento e la demolizione di opere fisse realizzate con diversi materiali. La qualificazione è stata inoltre confermata dal DUVRI predisposto dalla stessa ricorrente, nel quale l'appalto era indicato come avente a oggetto lavori di manutenzione ordinaria mediante rimozione di strutture meccaniche. È stato respinto anche il secondo motivo: l'eccezione dell'art. 88, comma 2, relativa agli interventi su impianti di condizionamento opera soltanto quando tali interventi non comportino lavori edili o di ingegneria civile, circostanza esclusa nel caso concreto. Infine, è stata respinta la censura relativa al POS, poiché gli artt. 96 e 97 del d.lgs. n. 81/2008 impongono il relativo obbligo anche all'impresa affidataria, oltre che all'impresa esecutrice. Il decreto MIT non è stato ritenuto affetto da illegittimità derivata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori in favore del MIT; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell'ASL non costituita.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 81/2008
Costituisce la base del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e del successivo provvedimento interdittivo a contrarre; la revoca dell'atto non elimina l'interesse all'impugnazione degli effetti lesivi già prodotti.
art. 26 d.lgs. n. 81/2008
Disciplina gli appalti di servizi, ma non si applica in via esclusiva quando le prestazioni, per il loro contenuto concreto, rientrano nei lavori edili o di ingegneria civile soggetti al Titolo IV.
art. 88, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
interventi relativi agli impianti di condizionamento e riscaldamento che però “non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”
La deroga per gli interventi sugli impianti non opera quando le attività comportano anche lavori edili o di ingegneria civile inclusi nell'Allegato X.
art. 89, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X
La nozione di cantiere temporaneo o mobile comprende i luoghi in cui si svolgono i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'Allegato X.
art. 89, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 81/2008
Rileva ai fini della qualificazione dell'impresa affidataria e dell'obbligo di redazione del POS.
artt. 96 e 97 d.lgs. n. 81/2008
L'obbligo di redigere il POS grava, secondo il giudice, non solo sull'impresa esecutrice ma anche sull'impresa affidataria dei lavori.
Allegato X al d.lgs. n. 81/2008
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse
La nozione di lavori edili comprende anche lo smantellamento e la demolizione di opere fisse realizzate in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali; vi rientrano le attività concrete oggetto del giudizio.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di difetto di motivazione collegata alla qualificazione delle attività è stata ritenuta infondata, poiché la qualificazione risultava coerente con il contenuto delle prestazioni e con il DUVRI.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, la qualificazione dell'attività dipende dal suo contenuto concreto e non dalla denominazione contrattuale come servizio: lo smontaggio e lo smantellamento di strutture o materiali stabilmente incorporati in un'opera possono integrare lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'Allegato X.
- La deroga prevista dall'art. 88, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 per gli interventi relativi a impianti di condizionamento e riscaldamento opera soltanto quando tali interventi non comportino lavori edili o di ingegneria civile inclusi nell'Allegato X.
- L'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza può gravare anche sull'impresa affidataria dei lavori, oltre che sull'impresa esecutrice, secondo gli artt. 96 e 97 del d.lgs. n. 81/2008.
- La perdita di efficacia sopravvenuta di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il venir meno dell'interesse a ricorrere quando l'atto abbia già prodotto effetti lesivi; permane inoltre l'interesse alla rimozione di effetti pregiudizievoli rilevanti per la partecipazione a gare pubbliche.
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