Ordinanza n. 39/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla osta flussi per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso in data 25.8.2025 e notificato al ricorrente in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta flussi per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui l'amministrazione ha revocato il nulla osta flussi destinato al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In sede cautelare ha contestato il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto di lavoro allegato e ha invocato, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente ha sostenuto di ignorare incolpevolmente le ragioni dell'assenza del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, non emergessero prima facie i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento. Il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. In particolare, non è stata allegata né comprovata l'effettività del rapporto lavorativo originariamente dichiarato; le stesse allegazioni del ricorrente sull'ignoranza delle ragioni dell'assenza del datore di lavoro sono state ritenute compatibili con l'inesistenza del rapporto e con il giudizio amministrativo di inattendibilità. Il giudice ha inoltre escluso, allo stato, il rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché la fattispecie non riguarda circostanze successive, non imputabili colposamente al lavoratore, che abbiano interrotto o fatto cessare un rapporto esistente, ma l'asserita inesistenza originaria del rapporto e la conseguente mancanza ab origine dei requisiti richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa, ma il TAR non li ha ritenuti prima facie sussistenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ricorrente deve allegare e fornire almeno un principio di prova circa elementi concreti idonei a mettere in discussione la decisione amministrativa impugnata; in mancanza, non sussistono i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto.
- Quando l'effettività del rapporto di lavoro posto a fondamento del nulla osta flussi non è allegata né comprovata, e gli elementi disponibili confermano l'inattendibilità del rapporto, le censure rivolte contro la revoca del nulla osta non risultano idonee, in sede cautelare, a scalfire il giudizio dell'amministrazione.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o l'interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente per circostanze non imputabili colposamente al lavoratore; non è invece applicabile quando il rapporto risulti inesistente ab origine e difettino fin dall'inizio i requisiti richiesti per il soggiorno lavorativo.
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