Ordinanza n. 54/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore recante diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, revoca del titolo e divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento fondava il giudizio di inaffidabilità e di pericolosità sociale su due episodi: il primo, risalente, commesso quando il ricorrente era minorenne, occasionale, di modestissima entità patrimoniale, integralmente riparato mediante risarcimento, seguito dalla remissione della querela e già valutato positivamente dalla Questura in occasione del precedente rilascio del porto d’armi; il secondo, grave sotto il profilo della sicurezza stradale, ma isolato e non collegato all’uso delle armi. Il ricorrente ha contestato, in particolare, l’insufficienza della motivazione e l’assenza di un adeguato percorso logico-argomentativo idoneo a dimostrare l’attuale inaffidabilità incompatibile con il possesso di armi. È stata inoltre dedotta l’esigenza di evitare gli effetti pregiudizievoli del divieto di detenzione e dell’obbligo di alienazione delle armi, con eventuale confisca decorso il termine di 150 giorni dalla notifica.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto sussistente un apprezzabile fumus boni iuris, poiché il giudizio prognostico di pericolosità sociale non appariva sorretto da un’idonea motivazione. In particolare, il decreto non spiegava per quale ragione due episodi eterogenei, isolati e molto distanti nel tempo potessero dimostrare, al momento dell’adozione dell’atto, una mancanza di affidabilità incompatibile con la detenzione di armi per uso caccia. Il primo episodio presentava plurimi elementi attenuanti e aveva già ricevuto una valutazione positiva dalla Questura; il secondo, pur grave per la sicurezza stradale, non era collegato all’impiego di armi. Il periculum in mora è stato ravvisato nel grave e irreparabile pregiudizio derivante dal divieto di detenzione e dalla possibile confisca delle armi dopo 150 giorni. L’istanza cautelare è stata quindi accolta limitatamente agli effetti del divieto di detenzione e dell’eventuale confisca, mantenendo ferma la custodia delle armi presso i locali della Stazione dei Carabinieri. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 773/1931
divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Il divieto di detenzione e la conseguente possibile confisca costituiscono misure suscettibili di arrecare un pregiudizio grave e irreparabile, la cui efficacia è stata sospesa in via cautelare.
artt. 55 ss. c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti sussistenti limitatamente al divieto di detenzione e all’eventuale confisca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Il richiamo è stato effettuato a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca di un titolo di polizia relativo al porto di armi devono essere sorretti da una motivazione concreta e attuale, capace di illustrare il percorso logico attraverso cui i fatti considerati dimostrano l’inaffidabilità dell’interessato rispetto alla detenzione e all’uso delle armi.
- Nel formulare il giudizio prognostico di affidabilità del titolare o richiedente un porto d’armi, l’amministrazione deve valutare individualmente la risalenza, l’isolamento, l’eterogeneità, la gravità concreta e la connessione con l’uso delle armi degli episodi posti a fondamento della decisione.
- La mera pluralità di precedenti o di episodi non è sufficiente a giustificare il divieto di detenzione di armi quando il provvedimento non chiarisce perché fatti risalenti, isolati, eterogenei e privi di collegamento con l’uso delle armi rivelino un’attuale incompatibilità con il possesso del titolo.
- La precedente valutazione positiva dell’affidabilità dell’interessato da parte della stessa autorità costituisce un elemento istruttorio che deve essere considerato e, ove disatteso, adeguatamente spiegato nella motivazione del successivo provvedimento.
- Il divieto di detenzione di armi accompagnato dall’obbligo di alienazione entro un termine, con possibile confisca in caso di inosservanza, può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
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