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Sentenza

Sentenza n. 4696/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 236/2023, depositata e resa pubblica il 14.09.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 277/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 20.01.2026, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 20.06.2025.

Giustizia amministrativa202602347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 236/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023, per complessivi 2.000 euro oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 236/2023, depositata il 14 settembre 2023 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero a rendere disponibili complessivamente 2.000 euro, oltre interessi legali e all'eventuale differenza tra rivalutazione e interessi. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero, sebbene tardivamente e solo dopo la proposizione del ricorso, aveva eseguito il giudicato e la ricorrente aveva conseguito il bene della vita richiesto. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 800 euro, oltre interessi, accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 236/2023, depositata e resa pubblica il 14.09.2023, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di euro 2.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nonché l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi;

    La tutela di ottemperanza è stata attivata per ottenere l'esecuzione del giudicato che riconosceva il beneficio economico e gli accessori dovuti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata in relazione alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, conseguente all'avvenuta soddisfazione del bene della vita durante il giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente consegue così il bene della vita richiesto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al comando giudiziale solo dopo l'avvio del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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