Cassazione Penale, Sentenza n. 36422/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata truffa e per falso in atto pubblico (capo b) contestato), sostenendo che la materialità del falso non poteva essere ravvisata nella mera utilizzazione di una fotocopia di un atto pubblico (un'ordinanza di riabilitazione), poiché la copia era stata esibita soltanto per dimostrarne l'esistenza e non come se fosse l'originale; deduceva dunque violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'integrazione degli artt. 476 e 482 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la formazione o l'uso di una copia di un atto inesistente integra il delitto di falso materiale quando la copia assuma l'apparenza di un atto originale e sia destinata ad ingannare la persona offesa. Nel caso concreto i giudici di merito avevano rilevato che la fotocopia prodotta presentava elementi tipici dell'originale (data dell'udienza, composizione del collegio, intestazione "Tribunale di Sorveglianza di Palermo", timbro rettangolare, sottoscrizioni) e veniva utilizzata per ottenere un assegno di sostegno dalla Regione Sicilia, convincendo quindi la Corte che era ravvisabile il falso materiale. Per questi motivi la Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 476 c.p.
Falso materiale in atto pubblico: la norma è stata interpretata nel senso che la formazione o l'uso di una copia può integrare il reato quando la copia assuma l'apparenza dell'originale e venga impiegata con finalità ingannevole
art. 482 c.p.
Riferimento alla fattispecie di falso in atto pubblico commesso da privato: applicata congiuntamente all'art. 476 quando la copia riproduce l'apparenza di un provvedimento giudiziario
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna in caso di ricorso manifestamente infondato; interpretata come norma sanzionatoria applicabile quando l'istante non sia esente da colpa nella proposizione di motivi chiaramente infondati
Cass. Sez. U, n. 35814/2019
Cass., Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019
Giurisprudenza richiamata per il principio che la mera copia di un atto inesistente non costituisce sempre falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza dell'originale
Cass. Sez. 5, n. 11402/2021
Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021
Arresto utilizzato a corollario che ha ritenuto configurabile il reato quando la copia telematica di una falsa ordinanza assumeva l'apparenza dell'originale mediante riproduzione di numeri di notizia di reato, iscrizione e sottoscrizione
Cass. Sez. 2, n. 37295/2019
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Richiamata in tema di lettura congiunta delle decisioni di primo e secondo grado, sottolineando che la sentenza d'appello completa l'argomentazione del primo grado
Corte Costituzionale, n. 186/2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a sostegno del principio che l'evidente infondatezza dei motivi di impugnazione esclude l'assenza di colpa dell'istante e legittima la condanna per spese e ammenda
Massime di principio
- La mera esibizione di una fotocopia non esclude automaticamente il reato di falso materiale: rileva se la copia assume l'apparenza dell'originale e viene utilizzata con intento ingannevole
- Fattori probanti che possono far ritenere l'apparenza dell'originale: intestazioni ufficiali, timbri riconoscibili, numeri di protocollo o notizia di reato, indicazione della composizione del collegio, firme o sottoscrizioni apparentemente autentiche
- L'intento dell'agente (volontà di ingannare) e il contesto d'uso (ottenimento di un vantaggio economico o un atto che determina effetti giuridici) sono elementi centrali per la configurazione del reato
- La giurisprudenza di legittimità richiede un giudizio complessivo delle circostanze: non è sufficiente la sola reperibilità di una copia, occorre valutare se l'apparenza ingannevole sia concreta e idonea a trarre in errore il destinatario
- Proporre ricorso in Cassazione con motivi manifestamente infondati espone il ricorrente alla condanna per spese e a sanzioni (art. 616 c.p.p. e ammenda), soprattutto se emerge colpa nella presentazione dell'impugnazione
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