Cassazione Civile, Ordinanza n. 29206/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata da un contribuente il 30 dicembre 2010 per ottenere il rimborso del 50% di quanto versato a titolo di IRPEF e addizionali, ai sensi della normativa agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, con riferimento agli anni d’imposta 2002-2005. L’Ufficio aveva eccepito in primo grado la decadenza per gli anni 2002-2003 e l’infondatezza nel merito, sostenendo che il termine per l’istanza dovesse decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 31/2008 e che l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 non fosse applicabile o comunque non nel modo prospettato dal contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR aveva invece accolto l’appello ritenendo tempestiva l’istanza in base a una proroga dello stato di emergenza disposta dal D.P.C.M. 25 luglio 2008 e, in via ulteriore, all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per avere la CTR individuato erroneamente il dies a quo del termine di decadenza facendo dipendere la decorrenza dalla proroga dello stato di emergenza, mentre il termine biennale per proporre l’istanza decorreva dall’entrata in vigore della legge n. 31/2008; con il secondo motivo ha denunciato l’omessa verifica dei presupposti sostanziali dell’agevolazione ex art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e della disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, assumendo che il contribuente fosse titolare di reddito di partecipazione assimilato al reddito d’impresa. La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che il termine per proporre l’istanza di rimborso fosse biennale e decorresse dall’entrata in vigore della legge n. 31/2008, non dalla proroga dello stato di emergenza disposta dal D.P.C.M. 25 luglio 2008. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
richiamato dall’Ufficio ma ritenuto non decisivo nel ragionamento della Corte sul dies a quo, poiché il termine rilevante per il rimborso agevolativo è quello biennale previsto dalla disciplina speciale/processuale invocata
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
indicato come termine applicabile per l’istanza di rimborso; la Corte afferma che decorre dal momento in cui viene in essere il presupposto del rimborso, cioè dall’entrata in vigore della norma che riconosce l’agevolazione
art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006
richiamato nel contesto della disciplina agevolativa e delle eccezioni dell’Ufficio, ma non assume autonoma decisività nella motivazione finale
D.P.C.M. 25 luglio 2008
la Corte esclude che la proroga dello stato di emergenza in esso contenuta abbia inciso sul dies a quo del termine di decadenza per l’istanza di rimborso
art. 18 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale, senza autonoma trattazione nel merito della decisione
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale, senza autonoma trattazione nel merito della decisione
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale, senza autonoma trattazione nel merito della decisione
art. 27 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale, senza autonoma trattazione nel merito della decisione
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
richiamato quale base dell’agevolazione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina agevolativa sui rimborsi, nel quadro della giurisprudenza di legittimità evocata dalla Corte
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati nel secondo motivo in relazione alla verifica della compatibilità eurounitaria dell’agevolazione
Decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea
richiamata nel secondo motivo quale parametro eurounitario per il controllo sulla spettanza dell’agevolazione
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte collegato a una disciplina agevolativa sopravvenuta, il termine per proporre l’istanza decorre dall’entrata in vigore della norma che fa sorgere il diritto al rimborso, ossia dal momento in cui il presupposto del rimborso viene a esistenza.
- La proroga dello stato di emergenza disposta da un provvedimento amministrativo non modifica, di per sé, il dies a quo del termine decadenziale per richiedere il rimborso, se la legge che riconosce l’agevolazione collega espressamente la decorrenza a una diversa data.
- Quando l’Amministrazione eccepisce la decadenza del contribuente, non è necessario che indichi in modo analitico il dies a quo, purché il fatto da cui decorre il termine risulti dagli atti di causa.
- Se un motivo di ricorso è accolto perché decisivo sulla decadenza, restano assorbite le censure ulteriori sulla spettanza sostanziale del rimborso e sui requisiti dell’agevolazione.
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