Regolamento (UE) 2023/2869
Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica una serie di atti settoriali dell’Unione per rendere accessibili tramite l’ESAP informazioni già pubbliche nel settore finanziario, dei mercati dei capitali e della sostenibilità. Introduce per i soggetti interessati l’obbligo di trasmettere contestualmente le informazioni pubblicate a un organismo di raccolta, in formato estraibile o, quando richiesto, leggibile meccanicamente, corredandole di specifici metadati. L’attuazione è scaglionata nel tempo e prevede il coinvolgimento delle autorità europee di vigilanza per norme tecniche e orientamenti. Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2023/2859 istitutivo dell’ESAP.
Modifica di numerosi regolamenti finanziari e di sostenibilità per integrare l’obbligo di trasmissione e accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP).
Ambito di applicazione
Si applica a un’ampia serie di soggetti operanti nei servizi finanziari, nei mercati dei capitali e nella sostenibilità, tra cui agenzie di rating del credito, persone fisiche e giuridiche soggette a regole su vendite allo scoperto, fondi VE/SE, enti creditizi, revisori legali e imprese di revisione, emittenti e partecipanti al mercato, ideatori di PRIIP, gestori di ELTIF, repertori di dati sulle negoziazioni, amministratori di benchmark, fornitori di PEPP, imprese di investimento, partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari, emittenti/offerenti di prodotti green bond e soggetti cripto. L’applicazione è territoriale nell’Unione europea ed è funzionale al funzionamento dell’ESAP; gli obblighi decorrono in date diverse tra il 10 luglio 2026, il 10 gennaio 2028 e il 10 gennaio 2030, secondo il settore. In alcuni casi gli Stati membri devono designare almeno un organismo di raccolta; in altri l’organismo è direttamente l’autorità competente o l’ESMA/ABE/EIOPA a seconda del flusso informativo. Il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale di vigilanza, ma modifica obblighi di pubblicazione e di trasmissione già previsti dai regolamenti settoriali, con esclusione implicita delle informazioni non rientranti nelle rispettive disposizioni richiamate.
Modifiche settoriali per il punto di accesso unico europeo (ESAP)
Il regolamento 2023/2869 adegua numerosi atti del diritto UE dei mercati finanziari, dei servizi finanziari e della sostenibilità per consentire la pubblicazione centralizzata, tramite l’ESAP, di informazioni già soggette a obblighi di disclosure. L’impostazione è coerente con il regolamento (UE) 2023/2859, che istituisce l’ESAP e ne disciplina l’architettura tecnica e organizzativa.
La logica comune è quella del "file once": il soggetto pubblica l’informazione secondo il regime settoriale e la trasmette contemporaneamente all’organismo di raccolta, senza introdurre un ulteriore obbligo sostanziale di informativa. Il sistema è costruito per una progressiva attuazione, con decorrenze differenziate e con l’intervento delle autorità europee di vigilanza per standardizzare metadati e formati.
Quadro generale dell’intervento
Il considerando evidenzia che l’accesso agevole ai dati finanziari, non finanziari e ESG è funzionale all’efficienza del mercato, all’innovazione, alla crescita delle PMI e alla finanza sostenibile. L’ESAP è concepito come piattaforma centralizzata di accesso elettronico a informazioni affidabili, disponibili al pubblico, relative a soggetti tenuti alla pubblicazione o che trasmettono volontariamente dati a un organismo di raccolta.
Il regolamento mira anche a sostenere la trasformazione digitale del settore finanziario e la transizione verde, facilitando l’accesso degli investitori alle informazioni sulla sostenibilità e sulla governance delle imprese. È inoltre chiarito che gli organismi di raccolta non sono, di regola, responsabili della veridicità del contenuto delle informazioni, salvo diversa previsione del diritto UE applicabile.
Ambito soggettivo e informativo
Le modifiche riguardano soggetti eterogenei: agenzie di rating del credito, operatori di short selling, fondi VE/SE, enti creditizi, revisori legali e imprese di revisione, emittenti e partecipanti al mercato delle quote di emissioni, imprese di investimento, ideatori di PRIIP, ELTIF, repertori di dati sulle negoziazioni, amministratori di benchmark, fornitori di PEPP, partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari, emittenti di cripto-attività e soggetti coinvolti in emissioni di obbligazioni verdi europee.
Le informazioni interessate sono quelle già oggetto di pubblicazione o notifica ai sensi dei rispettivi regolamenti settoriali e che, in virtù del presente atto, devono essere rese accessibili anche tramite l’ESAP.
Requisiti tecnici comuni: formato, metadati e LEI
In quasi tutte le disposizioni inserite, le informazioni devono essere trasmesse in formato per dati estraibili; in taluni casi il regolamento richiama anche il formato leggibile meccanicamente. La trasmissione deve essere accompagnata da metadati minimi, normalmente comprendenti:
- denominazione del soggetto cui le informazioni si riferiscono;
- identificativo della persona giuridica, se applicabile o disponibile;
- dimensione del soggetto per categoria, in alcuni casi;
- tipo di informazione secondo classificazione ESAP;
- indicazione sulla presenza di dati personali;
- in alcuni settori, il settore o i settori industriali dell’attività economica.
Più disposizioni prevedono espressamente che il soggetto debba ottenere un identificativo della persona giuridica, quando si tratta di persona giuridica. I dettagli ulteriori sui metadati e sulla strutturazione dei dati sono demandati a norme tecniche di attuazione o a orientamenti delle autorità europee di vigilanza.
Organismi di raccolta e flussi informativi
La disciplina è differenziata per settore. In alcuni casi l’organismo di raccolta è già individuato a livello europeo:
- ESMA per rating, short selling, mercato degli strumenti finanziari, benchmark, ELTIF, fondi comuni monetari, repertori di dati sulle negoziazioni e taluni flussi cripto;
- ABE per enti creditizi e imprese di investimento in alcuni casi;
- EIOPA per i fornitori di PEPP in alcuni flussi;
- autorità competenti nazionali per numerose informative di emittenti, offerenti e soggetti vigilati.
Il regolamento valorizza l’uso delle infrastrutture nazionali ed europee già esistenti e, ove necessario, impone agli Stati membri di designare almeno un organismo di raccolta e notificarlo all’ESMA entro termini precisi.
Ruolo delle autorità di vigilanza e norme tecniche di attuazione
Le autorità europee di vigilanza sono incaricate, in numerosi casi attraverso il comitato congiunto, di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione su tre profili ricorrenti:
- metadati aggiuntivi;
- strutturazione dei dati;
- individuazione dei casi in cui è richiesto un formato leggibile meccanicamente e del formato da usare.
Le autorità devono anche valutare costi e benefici dei diversi formati e, in alcuni casi, effettuare verifiche sul campo. La Commissione adotta poi le norme tecniche secondo le basi giuridiche dei regolamenti ESAs. In via accessoria, le autorità possono adottare orientamenti per assicurare la correttezza dei metadati.
Decorrenze e progressività applicativa
Il regolamento prevede una progressione temporale dell’applicazione:
- 10 luglio 2026: per alcune informazioni del regolamento prospetto e delle vendite allo scoperto;
- 10 gennaio 2028: per diversi flussi, tra cui rating, PRIIP, sostenibilità finanziaria, benchmark, PEPP, informativa ESG e fondi VE/SE;
- 10 gennaio 2030: per altri flussi più complessi o strutturati, tra cui requisiti prudenziali, revisione legale, MiFID/MiFIR, fondi monetari, imprese di investimento, cripto-attività e obbligazioni verdi europee.
In parallelo, gli Stati membri devono designare gli organismi di raccolta entro il 9 gennaio 2028 o il 9 gennaio 2030, a seconda del settore interessato.
Profili specifici di particolare rilievo pratico
Per gli operatori del settore finanziario, gli effetti più rilevanti riguardano la necessità di integrare processi di pubblicazione, archiviazione e trasmissione dati con formati interoperabili e metadati standardizzati. Ciò richiederà un adeguamento operativo delle funzioni compliance, legal, reporting e IT, soprattutto nei gruppi transfrontalieri e nei soggetti soggetti a obblighi di disclosure multilivello.
Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è che il regolamento non riscrive i contenuti sostanziali delle informazioni da pubblicare, ma ne ridisegna la filiera di accessibilità pubblica a livello UE, imponendo tempi, standard tecnici e coordinamento tra soggetti vigilati, autorità nazionali ed ESAs.
Disposizioni principali
Finalità e logica dell’intervento
Il regolamento attua l’integrazione dell’ESAP nel diritto settoriale finanziario e della sostenibilità, modificando singoli regolamenti per imporre che determinate informazioni già pubbliche siano trasmesse anche a un organismo di raccolta, così da essere rese accessibili centralmente al pubblico. La ratio è agevolare l’accesso a informazioni finanziarie, non finanziarie e ESG, migliorando trasparenza, comparabilità e uso digitale dei dati.
Requisiti comuni di formato e metadati
Per la generalità dei casi le informazioni devono essere trasmesse in formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; in taluni casi, se previsto dal diritto dell’Unione, è richiesto un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento. Sono inoltre richiesti metadati standardizzati, di regola relativi a denominazione del soggetto, identificativo della persona giuridica, dimensione per categoria quando pertinente, tipo di informazione e indicazione sull’eventuale presenza di dati personali.
Designazione degli organismi di raccolta
A seconda del settore, l’organismo di raccolta è indicato direttamente nel regolamento come ESMA, ABE, EIOPA o l’autorità competente nazionale. In alcuni casi gli Stati membri devono designare almeno un organismo di raccolta e notificarlo all’ESMA entro il 9 gennaio 2028 o il 9 gennaio 2030, a seconda del flusso informativo. Il ricorso a infrastrutture e procedure già esistenti a livello nazionale o unionale è espressamente favorito.
Ruolo delle autorità europee di vigilanza e della Commissione
Le autorità europee di vigilanza, spesso attraverso il comitato congiunto, devono elaborare progetti di norme tecniche di attuazione su metadati, strutturazione dei dati e scelta dei casi in cui richiedere un formato leggibile meccanicamente, con successiva adozione da parte della Commissione. In alcuni casi esse possono anche adottare orientamenti per garantire la correttezza dei metadati. Per i revisori legali e le imprese di revisione, la Commissione adotta le norme tecniche di attuazione dopo consultazione del CEAOB.
Decorrenze principali
Gli obblighi di trasmissione ESAP decorrono in modo scaglionato: in diversi casi dal 10 luglio 2026 (ad esempio prospetto), in numerosi altri dal 10 gennaio 2028 (ad esempio rating, short selling, PRIIP, sostenibilità finanziaria, benchmark) e per altri dal 10 gennaio 2030 (ad esempio requisiti prudenziali, revisioni, MiFID/MiFIR, green bond, cripto-attività). Le designazioni nazionali degli organismi di raccolta devono essere effettuate entro il 9 gennaio 2028 o il 9 gennaio 2030 secondo il caso.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating
Dal 10 gennaio 2028 le agenzie di rating del credito devono trasmettere all’organismo di raccolta, per l’accesso via ESAP, le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 8, 8 bis, 10, 11 e 12 del regolamento. L’ESMA è l’organismo di raccolta. Per le informazioni sull’attività e sulla struttura delle agenzie sono previsti metadati specifici e le agenzie devono ottenere un identificativo della persona giuridica. L’ESAP può svolgere anche le funzioni della piattaforma europea di rating.
Modifiche al regolamento (UE) n. 236/2012 sulle vendite allo scoperto
Dal 10 luglio 2026 le persone fisiche o giuridiche trasmettono all’autorità competente, per l’ESAP, le informazioni rese pubbliche ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1. È richiesto formato estraibile o leggibile meccanicamente, con metadati sull’identità del soggetto, l’eventuale LEI, la dimensione per categoria, il tipo di informazione e i dati personali. L’autorità competente è l’organismo di raccolta.
Modifiche ai regolamenti su fondi VE, SE ed ELTIF
Per i fondi europei per il venture capital e per l’imprenditoria sociale, dal 10 gennaio 2028 le informazioni delle banche dati centrali diventano accessibili via ESAP; l’organismo di raccolta è l’AESFEM/ESMA secondo il rispettivo regolamento e i dati sono prelevati dalle notifiche dell’autorità competente dello Stato membro d’origine. Per gli ELTIF, dal 10 gennaio 2030 le informazioni del registro pubblico centrale sono rese accessibili via ESAP con l’ESMA come organismo di raccolta.
Modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali degli enti creditizi
Dal 10 gennaio 2030 gli enti devono trasmettere contemporaneamente all’organismo di raccolta le informazioni pubblicate nella parte otto del regolamento, per l’ESAP. L’ABE è l’organismo di raccolta e deve definire metadati aggiuntivi, strutturazione dei dati e casi di formato leggibile meccanicamente, con eventuali orientamenti sulla correttezza dei metadati.
Modifiche al regolamento (UE) n. 537/2014 sulla revisione legale
Dal 10 gennaio 2030 il revisore legale o l’impresa di revisione trasmette all’organismo di raccolta le informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 13 per l’ESAP. Gli Stati membri devono designare almeno un organismo di raccolta entro il 9 gennaio 2030. La Commissione adotta le norme tecniche di attuazione, su proposta elaborata tenendo conto del parere del CEAOB.
Modifiche al regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato
Dal 10 gennaio 2028 emittenti e partecipanti al mercato delle quote di emissioni trasmettono all’organismo di raccolta le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 17 e 19; per alcune informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 3, l’organismo di raccolta può essere l’autorità competente se il diritto nazionale lo prevede. Dal 10 gennaio 2028 sono accessibili via ESAP anche le informazioni dell’articolo 34, con autorità competente quale organismo di raccolta. Sono previsti LEI, metadati standard e norme tecniche ESMA.
Modifiche al regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR)
Dal 10 gennaio 2030 le informazioni relative a trasparenza pre e post-negoziazione e ad altri obblighi previsti da specifici articoli del regolamento sono rese accessibili tramite ESAP, con l’ESMA quale organismo di raccolta. Le informazioni devono essere in formato estraibile e corredate dei metadati standard riferiti all’impresa di investimento.
Modifiche al regolamento (UE) n. 1286/2014 sui PRIIP
Dal 10 gennaio 2028 il documento contenente le informazioni chiave deve essere trasmesso all’organismo di raccolta al momento della pubblicazione per l’ESAP; gli Stati membri devono designare almeno un organismo di raccolta entro il 9 gennaio 2028. Le informazioni degli articoli 27 e 29 sono anch’esse rese accessibili dal 10 gennaio 2028, con l’autorità competente quale organismo di raccolta. Le ESAs elaborano le norme tecniche di attuazione.
Modifiche al regolamento (UE) 2015/760 sugli ELTIF
Dal 10 gennaio 2030 le informazioni del registro pubblico centrale relative agli ELTIF autorizzati sono rese accessibili via ESAP. L’ESMA è l’organismo di raccolta e trae le informazioni dalle notifiche dell’autorità competente ai fini del registro.
Modifiche al regolamento (UE) 2015/2365 su SFT e riutilizzo
Dal 10 gennaio 2030 i repertori di dati sulle negoziazioni trasmettono all’ESMA, quale organismo di raccolta, le informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, per l’ESAP. Altre informazioni previste da articoli specifici del regolamento sono anch’esse rese accessibili via ESAP con autorità competente quale organismo di raccolta. Sono previste norme tecniche ESMA su metadati, struttura dati e formato leggibile meccanicamente.
Modifiche al regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento
Dal 10 gennaio 2028 gli amministratori devono trasmettere all’organismo di raccolta, per l’ESAP, le informazioni pubblicate ai sensi di vari articoli del regolamento. L’autorità competente è l’organismo di raccolta. Ulteriori informazioni dell’articolo 36 sono rese accessibili via ESAP dal 10 gennaio 2028 con l’ESMA quale organismo di raccolta. L’ESMA elabora norme tecniche e, se necessario, orientamenti.
Modifiche al regolamento (UE) 2017/1129 sul prospetto
Dal 10 luglio 2026 emittente, offerente o soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione devono trasmettere le informazioni pubblicate in varie disposizioni del regolamento per l’accesso tramite ESAP. L’autorità competente è l’organismo di raccolta e deve basarsi, per quanto possibile, sulle infrastrutture sviluppate per l’articolo 25, paragrafo 6. Altre informazioni dell’articolo 42 sono rese accessibili dal 10 luglio 2026 tramite l’autorità competente. L’ESMA elabora norme tecniche di attuazione e orientamenti.
Modifiche al regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari
Dal 10 gennaio 2030 le informazioni del registro pubblico centrale relative ai fondi comuni monetari sono rese accessibili via ESAP. L’ESMA è l’organismo di raccolta e utilizza le notifiche delle autorità competenti ai fini del registro.
Modifiche al regolamento (UE) 2019/1238 sul PEPP
Dal 10 gennaio 2028 i fornitori di PEPP devono trasmettere le informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, per l’ESAP. Gli Stati membri devono designare almeno un organismo di raccolta entro il 9 gennaio 2028. Le informazioni relative alle autorizzazioni e alla vigilanza degli articoli 63 e 69 sono rese accessibili via ESAP con autorità competente quale organismo di raccolta per tali flussi. L’EIOPA elabora norme tecniche e orientamenti per il flusso principale, mentre per gli altri flussi interviene l’autorità competente.
Modifiche al regolamento (UE) 2019/2033 sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento
Dal 10 gennaio 2030 le imprese di investimento trasmettono le informazioni pubblicate nella parte sei del regolamento all’organismo di raccolta per l’ESAP; l’ABE è l’organismo di raccolta. Sono previsti obblighi analoghi di formato, metadati e norme tecniche di attuazione, con eventuali orientamenti dell’ABE.
Modifiche al regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Dal 10 gennaio 2028 partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari trasmettono per ESAP le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 10. Gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta entro il 9 gennaio 2028. Le ESAs, tramite il comitato congiunto, elaborano le norme tecniche di attuazione e, se necessario, orientamenti sui metadati.
Modifiche al regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività
Dal 10 gennaio 2030 emittenti, offerenti e richiedenti l’ammissione alla negoziazione trasmettono le informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 88 per l’ESAP. Dal 10 gennaio 2030 sono inoltre rese accessibili via ESAP le informazioni degli articoli 109 e 110, con l’ESMA quale organismo di raccolta. L’ESMA elabora norme tecniche di attuazione e, se necessario, orientamenti.
Modifiche al regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee
Dal 10 gennaio 2030 l’emittente deve trasmettere all’organismo di raccolta, per l’ESAP, la scheda informativa, le revisioni pre e post-emissione, le relazioni annuali sull’assegnazione dei proventi, le relazioni e revisioni sull’impatto, nonché l’informativa pre-emissione e periodica post-emissione. Le informazioni devono essere in formato estraibile o leggibile meccanicamente e corredate dei metadati standard. L’ESMA elabora norme tecniche di attuazione e orientamenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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