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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6006/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Due motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi rispetto alla contestazione ex art. 74 (si deduceva contrasto con le dichiarazioni del collaboratore Prisco Michele, che aveva indicato un diverso fornitore); 2) carenza di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria per i reati ex art. 73, con richiesta di riqualificazione in fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (riferimento anche alla giurisprudenza delle SU n. 51063/2018 sull'eterogeneità delle sostanze). Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo della ricorrente: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi (intercettazioni, attività d'indagine, arresti e corrispondenze dei rifornimenti con Francia Antonio, ripetitività e consistenza delle forniture, ricorrenti corrieri), e ha spiegato la non contraddittorietà con la dichiarazione del collaboratore Prisco, che riguardava un periodo anteriore al suo arresto e alla collaborazione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse: la eventuale riqualificazione in fattispecie di lieve entità non avrebbe inciso sui presupposti o sulla durata della misura cautelare, posto che è contestato anche il reato di cui all'art. 74 che comporta termini maggiori. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 - art. 73

    Norma sul traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte ha valutato che, anche se prospettata la possibile applicazione della fattispecie di lieve entità (comma 5), tale riqualificazione non incideva sui presupposti della misura cautelare perché coesisteva la contestazione ai sensi dell'art. 74

  • d.P.R. n. 309/1990 - art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi istruttori (intercettazioni, sistematicità degli approvvigionamenti, uso di corrieri, rapporti continui con Francia Antonio) integrassero gravi indizi di partecipazione associativa

  • codice di procedura penale - art. 273

    Definisce il requisito della gravità degli indizi per le misure cautelari personali; la Corte ha ribadito che in sede cautelare è sufficiente la gravità degli indizi in senso prognostico e non si richiede la stessa misura di precisione e concordanza richiesta per il giudizio di merito

  • codice di procedura penale - art. 192

    Norma sul giudizio sulla prova nel processo di merito; la Corte ha richiamato la distinzione fra esigenze probatorie cautelari (art. 273) e criteri più stringenti dell'art. 192 per il merito, evidenziando che il giudizio cautelare non richiama il comma 2 di tale articolo

  • legge n. 63/2001

    Richiamata per spiegare le modifiche normative relative alla valutazione degli indizi in sede cautelare e il richiamo parziale agli artt. 192, terzo e quarto comma

  • codice di procedura penale - art. 616

    Norma che regola gli effetti dell'inammissibilità del ricorso e la possibilità di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie; applicata per irrogare la sanzione alla ricorrente

Massime di principio

  • In sede cautelare il requisito richiesto è la gravità degli indizi intesa in senso prognostico: non è necessario raggiungere il livello di valutazione del merito (precisione e concordanza richieste dall'art. 192, comma 2).
  • Il controllo della Corte di cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie salvo macroscopici vizi logici.
  • La mera incongruenza apparente tra dichiarazioni di un collaboratore e altre risultanze investigative può essere superata se il giudice del riesame motivi che le dichiarazioni si riferivano a un periodo diverso o a circostanze non comparabili.
  • La riqualificazione del fatto in termini di minore gravità incide sul procedimento cautelare solo se modifica i presupposti o la durata della misura (cioè l'an o il quomodo della misura); altrimenti l'interesse all'impugnazione può mancare.
  • Comportamenti ripetuti, sistematicità dei rifornimenti, uso di canali o corrieri consolidati e consistenza delle quantità possono essere valutati come indice di partecipazione consapevole all'attività di un'associazione finalizzata allo spaccio.
  • Le censure che puntano a ottenere una diversa valutazione delle prove sono in genere improduttive in sede di legittimità se non evidenziano errori logici o di diritto nella motivazione del giudice del riesame.

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