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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21305/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza è formulata in modo alternativo (o confisca o raddoppio della sospensione) e si fonda su un presupposto fattuale decisivo (la proprietà del veicolo) che il ricorrente non ha indicato. Tale carenza impedisce alla Corte di verificare il profilo di illegittimità dedotto, rendendo il ricorso inammissibile.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della statuizione accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.): il Procuratore generale ha censurato l'applicazione della sospensione della patente per la durata di un anno senza disporre la confisca del veicolo, richiamando l'art. 186 C.d.S. che prevede la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dall'imputato, nel qual caso la sospensione va raddoppiata. Il Procuratore ha chiesto l'annullamento della sentenza sul punto, sostenendo che la statuizione è illegale.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    l'art. 186 C.d.S. prevede che all'accertamento del reato consegua l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni, nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona diversa dall'imputato, dovendosi in questo caso disporre il raddoppio della durata della sospensione della patente

    La norma è stata richiamata dal ricorrente come base per sostenere l'obbligo di confisca o, in caso di proprietà a terzi, il raddoppio della sospensione; la Corte ha però osservato che l'effetto della norma dipende da un fatto decisivo (proprietà del veicolo) che non è stato indicato nel ricorso, impedendo la verifica della violazione normativa.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    sentenza resa ex art. 444 cod. proc pen.

    La sentenza impugnata è stata emessa nell'ambito del patteggiamento: la pena concordata è stata applicata e convertita in lavori di pubblica utilità; la Cassazione non ha annullato la decisione di merito perché il ricorso non era sufficientemente specifico rispetto alle statuizioni accessorie.

Massime di principio

  • Chi impugna in Cassazione una statuizione relativa a sanzioni amministrative accessorie deve indicare i presupposti fattuali rilevanti (es. la proprietà del veicolo) perché l'applicazione della norma dipende da tali fatti; l'omessa indicazione può rendere il ricorso inammissibile.
  • Non è sufficiente proporre doglianze in forma alternativa (es. o confisca o raddoppio della sospensione): il ricorso deve precisare quale misura si contesta e su quale base fattuale/giuridica.
  • L'art. 186 C.d.S. prevede la confisca del veicolo quale conseguenza ordinaria e, alternativamente, il raddoppio della sospensione se il veicolo è di terzi; quindi la qualificazione della proprietà è determinante per la corretta applicazione della sanzione accessoria.
  • Nei procedimenti di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le statuizioni sulle sanzioni accessorie possono essere impugnate in Cassazione, ma richiedono specificità e chiarezza nelle censure per consentire il sindacato di legittimità.

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