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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14165/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile e il secondo manifestamente infondato, confermando la decisione impugnata. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per una violazione dell'art. 116, comma 15, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. I motivi riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: da un lato la concreta dosimetria della pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale; dall'altro il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che la pena era stata determinata valorizzando due precedenti specifici e restando comunque al di sotto della media edittale, mentre il diniego delle attenuanti era stato fondato sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice per il fatto contestato all'imputato; la sentenza non ne sviluppa il contenuto tipico, limitandosi a registrare la condanna per tale violazione.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la graduazione della pena e per la valutazione del riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; non basta il solo stato di incensuratezza dopo la riforma del 2008.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, in mancanza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e la sua concreta graduazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non possono essere sindacate in cassazione se sorrette da motivazione non illogica e coerente con i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto il profilo della dosimetria, miri in realtà a una nuova valutazione di merito della congruità della pena.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi e valorizzi elementi negativi desumibili dalla personalità dell'imputato o dai suoi precedenti, essendo sufficiente anche un solo elemento rilevante ex art. 133 c.p.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il mero stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
  • La motivazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria e rende percepibili gli elementi ritenuti prevalenti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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