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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15551/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile con decisione resa senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e seguenti c.p.p., deducendo violazione di legge perché il patteggiamento sarebbe stato accolto da un giudice ormai incompatibile, in quanto lo stesso magistrato aveva in precedenza rigettato una richiesta analoga. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, per le sentenze ex art. 444 c.p.p. pronunciate dopo la riforma richiamata in ordinanza, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi e che la dedotta incompatibilità del giudice non rientra tra essi.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena è impugnabile per cassazione solo nei casi espressamente consentiti dalla disciplina speciale successiva alla riforma.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è palesemente rilevabile.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017 n. 103

    Richiamato per individuare l'ambito temporale della disciplina sulle impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone la non ravvisabilità dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla disciplina speciale vigente; non sono deducibili doglianze diverse, come quelle relative alla pretesa incompatibilità del giudice.
  • La verifica della ricorribilità va compiuta in limine: se il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti, il ricorso è dichiarato inammissibile anche senza formalità.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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