Cassazione Civile, Ordinanza n. 00460/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'officina per € 7.120,00, quale corrispettivo di attività di trasporto e successiva custodia, per circa due anni, di un autoveicolo della ricorrente rimasto distrutto in un incendio. La proprietaria proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che il rapporto fosse in realtà intercorso con la figlia, utilizzatrice del veicolo, e, dall'altro, la prescrizione del credito. Il Tribunale revocava il decreto ma condannava comunque la proprietaria al pagamento di € 1.900,00 oltre IVA, ritenendo esistente il rapporto e integrando il contratto con usi ed equità in mancanza di accordo sul corrispettivo. La Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1767, 1781, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la custodia era accessoria e gratuita e che l'officina non aveva provato un'attività professionale di deposito né spese di conservazione; 2) violazione degli artt. 1374, 1325, 1375 c.c., art. 33 Codice del consumo e art. 2 Cost., contestando la determinazione del compenso secondo usi ed equità e invocando i tariffari di parcheggi e la tutela consumeristica; 3) violazione degli artt. 1766 e 2697 c.c., riproponendo il difetto di titolarità passiva dell'obbligazione; 4) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., censurando la valorizzazione della corrispondenza e dell'offerta transattiva come riconoscimento del debito e insistendo sulla riferibilità del rapporto alla figlia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: quanto alla custodia del veicolo, ha ribadito che nella riparazione di un veicolo la custodia è normalmente accessoria e gratuita, ma la presunzione di gratuità viene meno quando l'attività di deposito sia svolta professionalmente, circostanza che nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato in fatto ritenendo che l'officina esercitasse anche attività di autorimessa a cielo aperto; tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto al compenso, ha ritenuto corretto il ricorso all'equità integrativa ex art. 1374 c.c. per colmare la lacuna sul prezzo, osservando che tale criterio può adattare la disciplina al caso concreto e può valorizzare anche la posizione soggettiva del debitore, incluso il profilo consumeristico, ma nel caso concreto mancava sia la previa deduzione della qualità di consumatore sia una specifica censura del percorso logico seguito dal giudice di merito. Ha inoltre chiarito che gli usi rilevanti ex art. 1374 c.c. sono quelli normativi, non i tariffari di singoli operatori. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e nullità processuali, miravano in realtà a rivalutare il fatto e le prove, attività riservata al giudice di merito; inoltre il richiamo all'offerta transattiva non era specificamente scrutinabile per mancata riproduzione del documento. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata. È stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1767 c.c.
presunzione di gratuità del deposito
La presunzione di gratuità della custodia opera in via generale, ma può essere superata quando il deposito/custodia sia prestato professionalmente e non sia mera attività accessoria di una prestazione principale.
art. 1781 c.c.
Richiamato dalla Corte territoriale in relazione alla custodia professionale e al compenso, come norma coerente con il superamento della gratuità nel caso del depositario professionale.
art. 2697 c.c.
Censurato dal ricorrente sul piano dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto le doglianze in parte infondate e in parte inammissibili perché dirette a contestare accertamenti di fatto.
art. 2729 c.c.
Invocato in relazione alle presunzioni, ma senza incidere sull'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 1374 c.c.
Il contratto si integra con gli usi e, in mancanza di una disciplina pattizia completa, anche con l'equità; l'equità integrativa serve a colmare le lacune del regolamento negoziale e ad adattare la disciplina al caso concreto.
art. 1325 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla determinazione del corrispettivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione utile a cassare la sentenza.
art. 1375 c.c.
Invocato come parametro di buona fede/correttezza nella determinazione del compenso, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 33, D.Lgs. n. 206/2005
La Corte ha ritenuto che la tutela del consumatore non risultasse tempestivamente dedotta e, in ogni caso, che l'equità integrativa fosse idonea a valorizzarla come limite all'autonomia contrattuale.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente in chiave di tutela consumeristica e di correttezza nei rapporti, senza esito favorevole.
art. 1766 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al deposito, ma la censura è stata reputata non idonea a scalfire l'accertamento di merito sulla riferibilità del rapporto alla ricorrente.
art. 99 c.p.c.
Invocato per dedurre la nullità della sentenza, ma le doglianze sono state ritenute sostanzialmente rivolte al merito.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel quarto motivo, ma senza specifica dimostrazione di ultrapetizione o omissione di pronuncia.
art. 113 c.p.c.
Invocato nel quarto motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione effettiva.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, censura reputata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni che confrontino la decisione impugnata con le norme asseritamente violate.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La nullità processuale non può essere usata per veicolare censure di merito sulla valutazione delle prove.
art. 366 c.p.c.
È richiesto il principio di specificità del ricorso, sia per indicare gli atti rilevanti sia per riprodurre i documenti e costruire il confronto tra norme e decisione impugnata.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di riparazione di un veicolo la custodia del bene ha, di regola, carattere accessorio e strumentale rispetto alla prestazione principale; la relativa gratuità può essere superata solo se il deposito/custodia costituisce prestazione professionale autonoma o se risulti un'espressa pattuizione del compenso.
- La qualificazione dell'attività come custodia professionale, nonché la riferibilità soggettiva del rapporto obbligatorio, sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e plausibile.
- Quando il contratto è lacunoso nella determinazione del corrispettivo, il giudice può integrare il regolamento negoziale con l'equità ex art. 1374 c.c.; tale integrazione consente di adattare il dato normativo al caso concreto e può tener conto anche della condizione soggettiva del debitore, inclusa l'eventuale qualità di consumatore.
- Gli usi richiamati dall'art. 1374 c.c. sono gli usi normativi, caratterizzati da diuturnitas e opinio iuris ac necessitatis, e non le prassi o i tariffari di singoli operatori economici.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non confronta specificamente la norma invocata con le rationes della sentenza impugnata e si risolve in una contestazione della valutazione delle prove; analogamente, la deduzione di nullità processuali non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito.
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha l'onere di rispettare rigorosamente il principio di specificità, indicando gli atti rilevanti e riproducendo i documenti decisivi, altrimenti la censura non è scrutinabile.
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