Sentenza del 08/02/2017 n. 619 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento che disconosceva parzialmente, per euro 41.000 su complessivi euro 57.000, i costi sostenuti per sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche. L'Ufficio riteneva tali costi antieconomici, sproporzionati rispetto agli utili della società e privi di adeguata inerenza, ammettendo in deduzione soltanto euro 15.942, pari al 20% dell'utile ritenuto conseguibile. La società ha sostenuto che i contratti erano regolari, i pagamenti effettivi, le sponsorizzazioni pertinenti all'attività d'impresa e idonee a promuovere immagine, rapporti commerciali e ricavi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e accolto il ricorso della società, annullando integralmente l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che, in presenza di contabilità regolare e contratti di sponsorizzazione regolari, spettasse all'Agenzia dimostrare l'intento evasivo o elusivo e l'effettiva assenza di utilità economica delle operazioni. La sola antieconomicità desunta dal rapporto tra costi e utili non è stata considerata sufficiente. Le spese sono state compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
I corrispettivi in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, fino a euro 200.000 annui, sono considerati spese di pubblicità.
La norma introduce una presunzione assoluta della natura pubblicitaria delle somme, purché siano destinate alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e vi sia una specifica attività del beneficiario.
Art. 74, comma 2, poi art. 108 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Prevede la deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda nell'esercizio di sostenimento oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Le spese di pubblicità sono deducibili quando rispettano i requisiti di effettività, documentazione e inerenza all'attività d'impresa.
Art. 10-bis della legge n. 212/2000
La disposizione disciplina l'abuso del diritto e l'elusione fiscale.
Anche per operazioni anteriori alla sua introduzione, l'Amministrazione deve dimostrare la carenza di sostanza economica e il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito prima di disconoscere gli effetti fiscali dell'operazione.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23 giugno 2010
Le somme corrisposte alle società e associazioni sportive dilettantistiche entro il limite previsto costituiscono, in presenza delle condizioni richieste, spese di pubblicità integralmente deducibili.
La deducibilità richiede che l'erogazione promuova l'immagine o i prodotti dell'impresa e sia accompagnata da una specifica prestazione del beneficiario.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003
Ha chiarito le condizioni applicative dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, con particolare riferimento alla destinazione promozionale dei corrispettivi e alla specifica attività svolta dall'associazione sportiva.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite normativo, possono beneficiare della presunzione di natura pubblicitaria se sono effettivamente destinate alla promozione dell'impresa e il beneficiario svolge una prestazione specifica e documentata.
- La sola sproporzione tra spese pubblicitarie e utili conseguiti non è normalmente sufficiente, da sola, a disconoscere la deducibilità dei costi, soprattutto quando esistono contratti, fatture, pagamenti e contabilità regolare.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare costi antieconomici, ma deve fornire elementi concreti sull'inesistenza dell'operazione, sulla mancata inerenza, sulla natura fittizia dei pagamenti oppure sull'intento evasivo o elusivo.
- Il contribuente deve conservare contratti, fatture, prove dei pagamenti, materiali promozionali e documentazione delle attività svolte dall'associazione, così da dimostrare effettività, inerenza e finalità pubblicitaria della sponsorizzazione.
- La valutazione dell'utilità di una spesa pubblicitaria non può basarsi esclusivamente sul confronto matematico con l'utile dell'esercizio: la pubblicità può produrre benefici indiretti o differiti, come incremento dei ricavi, riconoscibilità del marchio e sviluppo dei rapporti commerciali.
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