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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34441/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Napoli Nord su appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati di sostituzione di persona e falsificazione di patente di guida, condannandolo a otto mesi di reclusione e confermando le assoluzioni relative agli altri due capi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137/2020 e dell'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022, nonché la nullità per omessa pronuncia sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore. L'istanza, relativa all'udienza d'appello del 30 ottobre 2025, era stata sottoscritta dall'avvocato il 29 ottobre alle ore 11:08 e risulta ricevuta dal portale alle ore 12:27; il difensore deduceva un concomitante impegno processuale davanti al GUP del Tribunale di Nola. Sosteneva inoltre che un disservizio informatico avesse impedito la tempestiva accettazione e conoscenza dell'istanza da parte del collegio, che aveva celebrato l'udienza in sua assenza nominando un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. La Corte ha anche rilevato che la successiva richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze, presentata l'8 giugno 2026 per l'udienza del 9 giugno 2026, era tardiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto tardiva la richiesta di rinvio per adesione all'astensione, poiché la comunicazione scritta era stata presentata il giorno precedente l'udienza, anziché almeno due giorni prima come richiesto dall'art. 3 del Codice di autoregolamentazione. Nel merito, ha reputato manifestamente infondato il motivo relativo all'impedimento professionale: ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., il rinvio presuppone sia l'assoluta impossibilità di comparire sia la tempestiva comunicazione, e quest'ultima è condizione di ammissibilità dell'istanza. Il difensore non aveva documentato quando avesse ricevuto notizia della fissazione dell'udienza concomitante; inoltre, poiché tale fissazione doveva essergli comunicata almeno dieci giorni prima ai sensi dell'art. 419, comma 4, c.p.p., l'istanza inviata il 29 ottobre per l'udienza del 30 ottobre risultava comunque tardiva. L'ipotizzato ritardo del portale nella ricevuta, oltre a essere indimostrato e limitato a poco più di un'ora, non incideva sulla tardiva trasmissione dell'istanza. Essendo la richiesta priva dei requisiti di ammissibilità, la mancata pronuncia su di essa non aveva prodotto la nullità dedotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati

    Il difensore, pertanto, ove opti per la presentazione della dichiarazione di astensione dall’udienza in forma scritta, è tenuto al suo deposito nella cancelleria del giudice almeno due giorni prima dell’udienza.

    La comunicazione scritta dell'adesione all'astensione deve essere depositata almeno due giorni prima dell'udienza; il mancato rispetto del termine rende la richiesta inidonea a fondare il rinvio.

  • art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen., «Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato».

    Il rinvio per impedimento del difensore richiede congiuntamente l'assoluta impossibilità di comparire e la pronta comunicazione dell'impedimento; quest'ultima condiziona l'ammissibilità della richiesta.

  • art. 419, comma 4, c.p.p.

    Ed, invero, in tanto la fissazione dell’udienza nel procedimento 3430/24 RG GIP poteva integrare impedimento in quanto la stessa fosse stata comunicata all’avv. D’Angelo almeno 10 giorni prima della data di svolgimento ai sensi dell’art. 419 comma 4 cod. proc. pen..

    Nel caso concreto, la regola temporale di comunicazione della fissazione dell'udienza concomitante ha consentito alla Corte di rilevare che l'impedimento era necessariamente conoscibile con anticipo e che l'istanza presentata il giorno precedente l'udienza d'appello era tardiva.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    Il Collegio, all’udienza del 30 ottobre 2025, vista l'assenza del difensore, aveva nominato un legale ex art. 97, 4° comma cod. proc. pen. ed aveva deciso il processo.

    La norma è menzionata nel ricorso per descrivere la nomina del sostituto del difensore assente; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 24, comma 6-bis, d.l. n. 137/2020

    La Corte non applica né interpreta autonomamente questa disposizione; la norma è richiamata soltanto nell'esposizione del motivo di ricorso.

    La sentenza non ricava dal testo della disposizione un principio interpretativo autonomo.

  • art. 87 d.lgs. n. 150/2022

    La Corte non applica né interpreta autonomamente questa disposizione; la norma è richiamata soltanto nell'esposizione del motivo di ricorso.

    La sentenza non ricava dal testo della disposizione un principio interpretativo autonomo.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. presuppone sia l'assoluta impossibilità di comparire sia la tempestiva comunicazione dell'impedimento; la tempestività costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza.
  • La tempestività della comunicazione dell'impedimento professionale va valutata dal momento in cui il difensore ha conoscenza della concomitanza degli impegni. Spetta al difensore allegare gli elementi necessari a verificare quando tale conoscenza sia intervenuta.
  • La mancata pronuncia su un'istanza di rinvio priva dei requisiti necessari per la sua ammissibilità non determina la nullità dedotta.
  • Perché la mancata comparizione possa valere come adesione all'astensione dalle udienze e legittimo impedimento, la dichiarazione scritta deve essere depositata o trasmessa almeno due giorni prima dell'udienza; la comunicazione tardiva non fonda il diritto al rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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