Cassazione Penale, Sentenza n. 32270/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 46624/2015), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria. Ha escluso il raddoppio operato dal Tribunale e ha rideterminato direttamente la sospensione della patente nella misura di sei mesi, in quanto tale determinazione non è soggetta a valutazioni discrezionali di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: si deduce che il giudice di merito ha illegittimamente raddoppiato la durata della sospensione da sei mesi a un anno sulla base dell'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, nonostante il reato contestato (rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcoolemico, art. 186, comma 7, Cod. Strada) non consenta l'applicazione della causa di raddoppio prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata in quanto la sentenza di merito era una pronuncia di patteggiamento; conferma che il patteggiamento non esclude il controllo di legittimità sulle misure applicate quando difettino i presupposti di legge.
art. 186 Codice della Strada, comma 7 (rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcoolemico)
Il reato in questione è il rifiuto di sottoporsi all'accertamento; la relativa sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) ha misura base applicabile senza la causa di raddoppio prevista altrove.
art. 186 Codice della Strada, comma 2, lett. c (causa di raddoppio per veicolo appartenente a persona estranea al reato)
La Corte ha osservato che tale disposizione, e il conseguente raddoppio della durata della sospensione, non è applicabile al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (comma 7); l'applicazione del raddoppio in questi casi è illegittima.
Sezioni Unite, n. 46624 del 29/10/2015 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Rv. 265024 - 01
Principio vincolante richiamato: al reato di rifiuto dell'accertamento per ebbrezza non si applica la previsione della causa di raddoppio prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c; la Corte di cassazione si uniforma a questo principio per annullare il raddoppio operato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcoolemico (art. 186, comma 7 Cod. Strada) non è applicabile la causa di raddoppio prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c, anche se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; la durata base della sospensione resta quindi quella prevista specificamente per il rifiuto.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente una sanzione accessoria quando la correzione riguarda un errore di diritto o di calcolo non soggetto a valutazione discrezionale di merito.
- Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non esclude il sindacato di legittimità sulle misure che eccedono i limiti di legge: le sanzioni accessorie concordate devono rispettare i limiti normativi e possono essere corrette in sede di cassazione.
- La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha valore vincolante per l'interpretazione delle incompatibilità tra disposizioni: è necessario verificarne sempre l'applicabilità al caso concreto prima di applicare aggravanti o cause di raddoppio.
- In casi analoghi, difensori e giudici devono distinguere tra misure soggette a valutazione discrezionale e misure di diritto la cui determinazione è immediatamente correggibile in sede di cassazione.
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