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Sentenza

Sentenza n. 4074/2026 - Napoli, Sezione 2

AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO - della nota del Comune di Casalnuovo di Napoli prot. n. 12972 del 24.3.2026 comunicata a mezzo pec in pari data di riscontro alla istanza prot. n. 10379 del 6.3.2026 della “P. Petroli srl” di accesso agli atti con la quale l’Amministrazione ha parzialmente negato e parzialmente eluso l’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto propedeutico, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente PER L’ACCERTAMENTO - della illegittimità della nota comunale impugnata e del diritto della società richiedente alla ostensione dei documenti richiesti e PER LA CONDANNA - dell’amministrazione resistente all’ostensione delle copie dei documenti richiesti

Giustizia amministrativa202602862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota comunale di parziale diniego e parziale elusione di un'istanza di accesso agli atti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la nota con cui il Comune aveva parzialmente negato o eluso l'istanza di accesso relativa a documentazione amministrativa, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del diniego, la declaratoria del diritto all'ostensione e la condanna dell'amministrazione alla consegna delle copie. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la documentazione richiesta, ad eccezione di un verbale della Polizia Municipale qualificato come comunicazione di notizia di reato e non ostensibile perché coperto da segreto istruttorio, in relazione a un immobile sottoposto a sequestro giudiziario. La ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere e non ha contestato la mancata ostensione dell'unico atto residuo, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva provveduto favorevolmente all'ostensione della documentazione richiesta, salvo il verbale coperto da segreto istruttorio. Poiché l'ostensione è intervenuta solo dopo la notificazione del ricorso, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha posto le spese a carico del Comune, liquidandole in euro 1.500 oltre accessori, nonché disponendo la rifusione del contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto contro il parziale diniego o l'elusione dell'istanza di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.

    È richiamato quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in presenza di sopravvenuta soddisfazione della pretesa, nei limiti risultanti dagli atti.

Massime di principio

  • Nel giudizio per l'accesso, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta sostanzialmente soddisfatta, anche se l'amministrazione non ostende un singolo documento per una ragione non contestata dal ricorrente.
  • Quando l'amministrazione provvede all'ostensione soltanto dopo la notificazione del ricorso, la regolazione delle spese può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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