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Ordinanza

Ordinanza n. 8/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della comunicazione di esclusione dal Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2025-2028, Prot. nr. 0486071/25 del 09/12/2025, ricevuta a mezzo PEC in pari data, con cui si comunica che l’istanza della ricorrente non è stata accolta per “Anzianità di Servizio inferiore a 4 (quattro) anni” (doc. 1); 2. della Determinazione Dirigenziale n. DPF027/64 del 05/12/2025, richiamata nella suddetta comunicazione, nella parte in cui approva l’Allegato B - Elenco Medici Militari Esclusi dal Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale Triennio 2025/2028, includendovi il nominativo della Dott.ssa Pagano Carmen (doc. 2); 3. dell’Avviso pubblico per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2025/2028 dei Medici Militari, approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPF027/26 del 06/10/2025 e rettificato con Determinazione n. DPF027/31 del 15/10/2025, nella parte in cui, all’art. 1, è interpretato dall’Amministrazione nel senso di richiedere il possesso del requisito dell’anzianità di servizio di quattro anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anziché alla data di inizio del corso (doc. 3); 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, per quanto di interesse, la Determinazione n. DPF027/65 del 09/12/2025, nella parte in cui fissa l’inizio del corso alla data del 18 dicembre 2025 senza considerare la posizione della ricorrente (doc.4). 5. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto; 6. nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla partecipazione Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale Triennio 2025/2028.”.

Giustizia amministrativa202500632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2025-2028 per anzianità di servizio inferiore a quattro anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione dal Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2025-2028, la determinazione dirigenziale che approva l'elenco dei medici militari esclusi, l'avviso pubblico nella parte in cui l'Amministrazione interpreta il requisito dell'anzianità di servizio quadriennale come requisito da possedere alla data di scadenza della domanda, nonché gli atti consequenziali, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla partecipazione al corso. La domanda cautelare era volta a sospendere gli effetti dell'esclusione. Dal testo emerge che la questione centrale riguarda il momento nel quale deve sussistere il requisito dell'anzianità di servizio; la ricorrente sosteneva, secondo quanto riportato nell'oggetto dell'impugnazione, che il requisito dovesse essere posseduto alla data di inizio del corso, mentre la Regione sosteneva che dovesse sussistere al momento della presentazione della domanda.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di un sommario esame, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che non emergessero profili idonei a fondare una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso, condividendo l'argomentazione della Regione secondo cui il requisito richiesto deve sussistere al momento della presentazione della domanda, in conformità a un costante indirizzo giurisprudenziale cui il Collegio ha dichiarato di non volersi discostare. Ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso sia una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso sia il periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella selezione per l'ammissione a un corso di formazione, il requisito dell'anzianità di servizio richiesto dall'avviso deve sussistere, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice, al momento della presentazione della domanda, salvo diversa previsione della lex specialis.
  • In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato non può essere concessa quando, anche a un sommario esame, non emerga una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso e manchi altresì il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàProfessioni sanitarieTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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