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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35558/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 18 marzo 2026, che aveva rigettato l’istanza di misure alternative alla detenzione. Con il primo motivo ha dedotto che il diniego fosse fondato soltanto sui precedenti penali e sul carico pendente, senza adeguata considerazione del positivo percorso trattamentale in atto. Con gli ulteriori motivi ha eccepito la nullità dell’ordinanza per omessa risposta sulla domanda di detenzione domiciliare e il vizio di motivazione, poiché il Tribunale avrebbe motivato il rigetto della semilibertà, misura che non era stata richiesta. Il testo indica che la pena in espiazione riguarda una rapina aggravata; menziona inoltre precedenti per omicidio e associazione mafiosa e che il nuovo reato era stato commesso dopo la scarcerazione per i gravi delitti associativi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale, che aveva considerato il percorso trattamentale ma lo aveva giudicato recessivo rispetto alla gravità della rapina aggravata, ai gravi precedenti e alla commissione del nuovo reato dopo la scarcerazione per delitti associativi, valutandolo come battuta d’arresto nel percorso di resipiscenza. Ha inoltre ritenuto legittimo che, nonostante elementi comportamentali positivi, fosse necessario un ulteriore periodo di osservazione per verificare l’idoneità del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni delle misure alternative. Quanto alle doglianze sulla detenzione domiciliare e sulla semilibertà, ha reputato sufficiente la motivazione generale secondo cui non era formulabile una prognosi positiva, per difetto della capacità effettiva di graduale reinserimento sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La presenza di elementi positivi nel comportamento trattamentale non impone di per sé la concessione di una misura alternativa: il Tribunale di sorveglianza può, con motivazione non manifestamente illogica, ritenerli recessivi rispetto alla gravità dei reati in espiazione e ai precedenti del condannato.
  • Prima di ammettere il condannato a una misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di ulteriori esperimenti trattamentali, per verificare la capacità di adeguarsi alle prescrizioni della misura.
  • La motivazione del diniego può fondarsi su una valutazione complessiva e generale dell’assenza di una prognosi positiva di reinserimento sociale, anche rispetto alle misure alternative richieste, senza che la diversa denominazione di una misura esaminata determini necessariamente nullità, se la motivazione consente di comprendere la ragione del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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