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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08143/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui l'autorità provinciale aveva irrogato sanzioni amministrative per l'asserita mancanza di autorizzazione di alcuni scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a 2.000 abitanti equivalenti, nel periodo tra aprile e novembre 2009. I destinatari delle sanzioni proponevano opposizione deducendo, da un lato, che gli scarichi erano autorizzati direttamente dalla legge e, dall'altro, che la condotta non era loro imputabile a titolo di colpa. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla motivazione del provvedimento amministrativo, sostenendo che una delle ordinanze fosse priva di motivazione e non potesse essere integrata per relationem perché non conteneva alcun rinvio; (2) errata applicazione dei principi sulla motivazione per relationem delle ordinanze-ingiunzione, che sarebbero stati invocati in modo improprio per colmare un difetto totale di motivazione; (3) violazione delle norme ambientali e regionali in tema di autorizzazione agli scarichi, sostenendo che, per effetto del combinato disposto della legge regionale e del regolamento attuativo, la prosecuzione degli scarichi fosse già autorizzata per legge al momento dei fatti; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine all'esclusione della colpa, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato le loro difese sull'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che nell'opposizione a sanzioni amministrative il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non il solo atto, sicché eventuali vizi di motivazione del provvedimento non determinano nullità se il giudice può valutare pienamente le difese riproposte. Ha poi rigettato il terzo motivo, ritenendo che la normativa applicabile imponesse comunque una preventiva autorizzazione provvisoria allo scarico e che la disciplina regolamentare invocata non potesse prevalere sulla fonte legislativa regionale, in ragione della gerarchia delle fonti. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era sufficiente e non apparente, e che la Corte di merito aveva correttamente escluso la prova della buona fede/assenza di colpa, la cui dimostrazione grava sull'opponente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011

    indicato quale base processuale dei ricorsi di opposizione alle ordinanze-ingiunzione

  • art. 1 l. 7 ottobre 1990, n. 241

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione degli atti amministrativi

  • art. 3 l. 7 ottobre 1990, n. 241

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione degli atti amministrativi

  • art. 18 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato in tema di ordinanza-ingiunzione e motivazione del provvedimento sanzionatorio

  • art. 124 d.lgs. n. 152/2006

    "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati"

    la Corte lo considera espressione del principio generale della preventiva autorizzazione degli scarichi

  • art. 133 d.lgs. n. 152/2006

    richiamato come norma sanzionatoria della violazione dell'obbligo di autorizzazione

  • art. 26 l.r. Toscana n. 20 del 2006

    interpretato dalla Corte come norma che prevede accordi di programma e autorizzazione provvisoria, non come fonte di autorizzazione automatica generalizzata

  • art. 13 l.r. Toscana n. 20 del 2006

    richiamato nel testo come disposizione che impone una disciplina regolamentare delle fasi di autorizzazione provvisoria

  • art. 55, comma 2, D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R

    ritenuto non idoneo a prevalere sulla fonte legislativa regionale; la Corte ne esclude l'applicazione nella parte invocata dai ricorrenti

  • art. 58, comma 1, D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R

    richiamato dai ricorrenti per il computo del termine di entrata in vigore del regolamento

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    per l'illecito amministrativo è sufficiente la colpa; la buona fede rileva solo se l'errore sulla liceità è inevitabile e provato dall'opponente

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per denunciare un vizio di motivazione poi escluso dalla Corte

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative, il sindacato del giudice riguarda il rapporto sostanziale e non il solo atto: perciò vizi di motivazione del provvedimento amministrativo non determinano automaticamente la caducazione della pretesa sanzionatoria, se le difese possono essere valutate pienamente nel giudizio di opposizione.
  • L'amministrazione, nell'ordinanza-ingiunzione, non è tenuta a confutare analiticamente tutte le deduzioni dell'interessato; è sufficiente una motivazione sintetica che richiami il verbale e gli atti istruttori, salvo che l'opponente abbia introdotto fatti o circostanze nuove rilevanti, che devono essere considerati.
  • In materia di scarichi idrici, vale il principio della preventiva autorizzazione: la prosecuzione dello scarico richiede un titolo autorizzativo effettivo, non potendo essere desunta in via automatica da letture estensive di disposizioni regolamentari contrastanti con la fonte legislativa.
  • Nella valutazione dell'illecito amministrativo, l'elemento soggettivo è integrato dalla colpa; l'esimente della buona fede opera solo se l'errore sulla liceità della condotta sia inevitabile, supportato da un elemento positivo esterno e provato dall'opponente.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre quando il giudice espone, anche sinteticamente, la ragione decisoria in modo intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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