Sentenza n. 4830/2026 - Napoli, Sezione 3
avverso il silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso presentata al Comune di Ercolano ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge n. 241 del 1990, inoltrata in data 24 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso al fascicolo edilizio di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato al Comune un'istanza ai sensi degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990, dell'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, nonché degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, chiedendo con urgenza copia dell'intero fascicolo edilizio relativo a un immobile del quale dichiarava di essere comproprietaria iure hereditatis, oltre a ogni informazione pertinente, per esigenze di difesa in giudizio e, in via subordinata, anche a titolo di accesso civico generalizzato. Ritenendo formatosi il silenzio-rigetto, proponeva ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto di accesso e la condanna del Comune a consentire la visione e l'estrazione di copia. Il Comune eccepiva l'inammissibilità e, comunque, l'improcedibilità, documentando di avere già accolto tempestivamente l'istanza con nota del 7 novembre 2025, trasmessa all'indirizzo PEC indicato dalla richiedente, e invitato la stessa a prendere visione dei fascicoli.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, prima della proposizione del ricorso, il Comune aveva già accolto l'istanza di accesso con nota tempestivamente trasmessa alla PEC indicata nella domanda. Ha inoltre considerato la dichiarazione della ricorrente del 21 aprile 2026, con cui ella riconosceva l'avvenuto accoglimento dell'istanza e dichiarava di non avere più interesse a proseguire il giudizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidate in 800 euro oltre accessori, secondo il criterio ordinario della soccombenza.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. n. 241/1990
"autorizzare e licenziare" il rilascio di copia dell'intero fascicolo edilizio
Sono state indicate dalla ricorrente come base normativa dell'istanza di accesso documentale; la decisione non esamina nel merito i relativi presupposti, poiché il Comune aveva già accolto l'istanza.
art. 6 d.lgs. n. 97/2016
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell'accesso civico generalizzato; la sentenza non ne esamina l'applicazione concreta.
art. 5 d.lgs. n. 33/2013
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'accesso civico generalizzato; la sentenza non ne esamina l'applicazione concreta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato dal TAR quale base processuale della pronuncia di inammissibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal TAR nel provvedimento, senza ulteriore esplicitazione del suo ruolo nella motivazione.
Massime di principio
- Il ricorso in materia di accesso è inammissibile quando, anteriormente alla sua proposizione, l'amministrazione abbia già accolto l'istanza e abbia invitato l'interessato a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.
- La trasmissione dell'accoglimento dell'istanza all'indirizzo PEC indicato dal richiedente è idonea, secondo la decisione, a dimostrare la tempestiva definizione favorevole della domanda di accesso.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse a proseguire il giudizio, motivata dall'avvenuto accoglimento dell'istanza di accesso, conferma l'assenza di una controversia attuale sulla pretesa ostensiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché l'amministrazione aveva già accolto l'istanza prima della sua proposizione, le spese possono essere poste a carico del ricorrente secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
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