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Ordinanza

Ordinanza n. 4639/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 25 agosto 2025, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per esame, per un'aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato di cui all'articolo 2, a causa di una "Esotropia occhio destro"; - di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 gennaio 2026 per l’annullamento, previa sospensione: - del decreto del 19 dicembre 2025, con cui il direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Ministero dell’interno ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperta ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a n. 3.117; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.

Giustizia amministrativa202511140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici recante l’esclusione dal concorso e decreto di approvazione della graduatoria finale di merito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 25 agosto 2025, con il quale era stato escluso dal concorso pubblico per 2.517 posti, successivamente ampliati a 3.117, per una causa sanitaria indicata come "Esotropia occhio destro". Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria finale di merito. A seguito della verificazione disposta in precedenza, il verificatore ha ritenuto insussistente la causa sanitaria posta a fondamento dell’esclusione. L’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR, preso atto dell’esito della verificazione, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito, in quanto potenzialmente controinteressati rispetto alla domanda di annullamento e alla possibile riammissione del ricorrente. Considerato l’elevato numero dei contraddittori, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso, degli estremi dell’ordinanza e dell’indicazione nominativa di tutti i vincitori e idonei inseriti nella graduatoria finale. Il ricorrente deve adempiere entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza, e depositare la documentazione comprovante l’adempimento entro i successivi dieci giorni. Nelle more, il Collegio ha disposto la riammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Non è stata definita nel merito la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando l’esito di una verificazione disposta nel processo amministrativo mette in discussione la legittimità dell’esclusione di un candidato da una procedura concorsuale, il giudice può disporre la riammissione con riserva al prosieguo della procedura, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
  • Se l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione dei soggetti inseriti nella graduatoria finale di una procedura concorsuale, il contraddittorio deve essere esteso nei confronti dei vincitori e degli idonei potenzialmente controinteressati.
  • Quando il numero dei controinteressati rende sproporzionata la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli estremi della decisione e dell’elenco nominativo dei soggetti interessati, con termini perentori per l’adempimento e il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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