Sentenza n. 1268/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione, - del decreto dell’Assessore del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana D. A. n. 2104 del 25.06.2025, a firma dell’Assessore Elvira Amata e del Dirigente Generale Maria Concetta Antinoro, pubblicato sul sito della Regione Siciliana il 26.06.2025 e nella GURS il 04.07.2025, con il quale sono stati approvati i “Requisiti minimi, definizioni e disposizioni applicabili a tutte le aziende turistico-ricettive elencate all’art. 3 della Legge Regionale 25 febbraio 2025, n. 6”, del quale l’Allegato A e l’Allegato B fanno parte integrante; - dell’Allegato A al D.A. n. 2104 del 25.06.2025, Requisiti minimi, definizioni e disposizioni applicabili a tutte le aziende turistico-ricettive elencate all’art. 3 della Legge Regionale 25 febbraio 2025, n. 6, nel testo allegato al D.A. n. 2104 del 25.06.205 coordinato con il D.A. n. 2753 dell’8.08.2025, pubblicato sul sito della Regione Siciliana l’11.08.2025; - dell’Allegato B al D.A. n. 2104 del 25.06.2025, nel testo allegato al D.A. n. 2104 del 25.06.205 coordinato con il D.A. n. 2753 dell’8.08.2025, pubblicato sul sito della Regione Siciliana l’11.08.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto assessoriale regionale che approva requisiti minimi, definizioni e disposizioni applicabili alle aziende turistico-ricettive, limitatamente alle strutture extralberghiere
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione di categoria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale e i relativi allegati deducendo, in sintesi: violazione della disciplina nazionale in materia di barriere architettoniche e prevenzione incendi; irragionevolezza e arbitrarietà di numerosi requisiti tecnici e organizzativi, tra cui materassi ignifughi, televisori di determinate dimensioni o con canali satellitari, personale in grado di comunicare in inglese, limiti ai posti letto, dotazioni igienico-sanitarie, riserve di acqua calda e fredda, defibrillatori, requisiti relativi ai condomini e poteri amministrativi sulla denominazione delle strutture; violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e del diritto di proprietà; violazione del legittimo affidamento e del principio di irretroattività; illogicità e disparità di trattamento a danno delle strutture extralberghiere rispetto a quelle alberghiere; violazione della libertà d’impresa, della libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, della direttiva 2006/123/CE e dei diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità o tardività del ricorso, sostenendo che la notifica iniziale alla Regione Siciliana fosse invalida e che la rinnovazione fosse intervenuta oltre il termine. Il TAR ha inoltre rilevato che le disposizioni semplicemente descritte nella parte narrativa, senza motivi specifici, non potevano ritenersi ritualmente impugnate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari. La prima notifica è stata qualificata come nulla, ma, in applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2018, il giudice era tenuto ad assegnare un termine per il rinnovo; la notificazione effettuata nel termine assegnato ha impedito la decadenza. Il ricorso è stato comunque esaminato soltanto per le disposizioni oggetto di censure specifiche, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. f), c.p.a. Il quarto motivo è stato respinto: la Regione può disciplinare gli aspetti turistici delle locazioni e classificare le strutture ricettive, anche conformando alcune facoltà dei proprietari, purché non incida sulla disciplina civilistica dei contratti e dei loro effetti. Il quinto motivo è stato respinto perché l’imposizione di adeguamenti futuri per lo svolgimento di attività economiche non ha natura retroattiva e non sussiste un affidamento tutelabile sull’immutabilità della disciplina. Sono stati invece accolti, nei limiti precisati, i motivi primo, secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo, per irragionevolezza, sproporzione, illogicità e, in alcuni casi, scarsa chiarezza delle prescrizioni. Il TAR ha annullato il decreto, limitatamente alle strutture extralberghiere, nella parte relativa: all’applicazione del d.m. n. 236/1989; all’obbligo generalizzato di materassi ignifughi; alla presenza del 50% del personale di reception e di sala in grado di comunicare in inglese; ai televisori da almeno 32 pollici nelle unità abitative; ai televisori con antenna e canali satellitari nei bed and breakfast; al limite di quattro posti letto non sovrapposti nelle camere; al rapporto minimo di un servizio igienico completo ogni quattro posti letto privi di bagno; alla riserva di acqua calda e fredda; ai servizi igienico-sanitari distinti per sesso, con antibagno e servizio per disabili; agli obblighi di produrre regolamento condominiale e attestazioni relative a cause o sentenze; all’obbligo generalizzato di defibrillatore; al potere dell’Assessorato di scegliere o modificare la denominazione della struttura. Il TAR ha invece mantenuto le disposizioni sulle denominazioni “Luxury”, “Boutique”, “Resort” e “Country”, ritenendo il relativo controllo non oneroso e funzionale a orientare l’utenza; il servizio di manutenzione e riparazione, l’arredamento decoroso e la definizione di affittacamere, interpretata nel senso che non vieta la presenza di più appartamenti nello stesso stabile. L’associazione non è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice [...] fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2018, il giudice deve assegnare il termine per rinnovare la notifica nulla senza subordinare tale adempimento alla non imputabilità dell’esito negativo; la rinnovazione tempestiva impedisce la decadenza dall’impugnazione.
art. 40, comma 1, lett. f), c.p.a.
Il ricorso deve contenere distintamente [...] i motivi specifici su cui si fonda
Le disposizioni dell’atto amministrativo semplicemente riportate nella parte narrativa, senza specifiche censure, non sono ritualmente impugnate e non possono essere esaminate nel merito.
art. 14, comma 1, lett. n), Statuto della Regione Siciliana
Attribuisce alla Regione Siciliana la competenza esclusiva nell’ambito considerato, esercitata attraverso la disciplina regionale delle strutture turistico-ricettive.
art. 5 l.r. Sicilia 25 febbraio 2025, n. 6
Demanda all’Assessore regionale per il turismo l’adozione di un decreto sui requisiti minimi obbligatori, i criteri di classificazione, le caratteristiche tecniche e le modalità di esercizio delle strutture turistico-ricettive.
art. 1 l.r. Sicilia 25 febbraio 2025, n. 6
valorizzare la fruizione turistica [...] accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un’offerta differenziata e garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista
L’obiettivo legislativo di un’offerta turistica differenziata impone di valutare i requisiti regolamentari secondo ragionevolezza e proporzionalità, evitando di imporre indistintamente a tutte le strutture standard propri soltanto delle strutture di livello medio-alto.
art. 42, comma 2, Cost.
allo scopo di assicurarne la funzione sociale
La funzione sociale della proprietà può giustificare misure incidenti sulle attività ricettive, ma tali misure devono comunque rispettare logicità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.
d.m. 14 giugno 1989, n. 236
Il TAR ha annullato l’estensione generalizzata alle strutture turistico-ricettive della disciplina del decreto, ritenendo irragionevole la sua applicazione indistinta nei limiti contestati.
d.m. 9 aprile 1994
La ricorrente ne aveva invocato l’ambito applicativo in materia di prevenzione incendi; il TAR ha annullato l’obbligo generalizzato di materassi ignifughi per irragionevolezza e sproporzione.
d.m. 5 luglio 1975
La ricorrente lo ha richiamato per contestare requisiti più gravosi relativi a posti letto e servizi igienici; il TAR ha annullato tali prescrizioni per irragionevolezza e sproporzione.
art. 117 Cost.
Il giudice ha distinto la competenza regionale sugli aspetti turistici e sulla classificazione delle strutture dalla competenza statale sull’ordinamento civile e sulla disciplina negoziale.
artt. 15, 16, 17 e 45 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Le libertà economiche, il diritto di proprietà e la libertà di circolazione sono stati richiamati nel quadro delle censure di sproporzione e di penalizzazione del settore extralberghiero.
direttiva 2006/123/CE
È stata richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’esigenza di rimuovere barriere e semplificare gli adempimenti nel settore dei servizi; la decisione ha fondato l’annullamento soprattutto sui principi di ragionevolezza, proporzionalità e differenziazione.
Massime di principio
- La rinnovazione della notificazione nulla del ricorso amministrativo, eseguita nel termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., impedisce la decadenza dall’impugnazione, senza che il giudice possa subordinare l’assegnazione del termine alla non imputabilità dell’esito negativo della notifica.
- Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. f), c.p.a., la mera riproduzione del contenuto di disposizioni amministrative nella parte narrativa del ricorso non integra una specifica censura: solo le disposizioni collegate a motivi determinati possono essere esaminate e annullate.
- Nelle materie regionali attinenti al turismo, la Regione può disciplinare gli aspetti amministrativi, organizzativi e classificatori delle strutture ricettive e può conformare alcune facoltà dei proprietari, purché non incida sulla libertà negoziale e sulla disciplina civilistica dei contratti e dei loro effetti.
- La previsione di requisiti minimi per le strutture extralberghiere è legittima solo se ragionevole e proporzionata agli obiettivi di tutela perseguiti; è illegittimo imporre indistintamente a strutture di diversa tipologia e livello standard onerosi che siano giustificabili soltanto per strutture medio-alte e che ostacolino un’offerta turistica realmente differenziata.
- La fissazione di termini futuri per adeguare strutture e attività economiche a nuovi requisiti non costituisce, di per sé, applicazione retroattiva della disciplina né viola il legittimo affidamento, non essendo tutelabile l’aspettativa dell’operatore alla perpetua immutabilità del quadro normativo.
- La funzione sociale della proprietà può giustificare limitazioni regolatorie delle attività ricettive per correggere esternalità negative del mercato, ma tali limitazioni devono essere sottoposte a un controllo concreto di logicità, ragionevolezza e proporzionalità.
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