Sentenza n. 10389/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata dalla ricorrente in data 15 ottobre 2025, per il riconoscimento del proprio titolo di studio conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di studio conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 15 ottobre 2025 una domanda di riconoscimento del proprio titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento, non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole anche l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il ricorso è stato proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurazione dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto senza l’adozione di alcun provvedimento. Nel caso concreto risultavano integrati entrambi i presupposti: la domanda era stata presentata il 15 ottobre 2025 e il Ministero non aveva ancora concluso il procedimento né aveva richiesto integrazioni documentali. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento. Anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non avrebbe potuto superare quattro mesi. Il Ministero è stato ordinato di provvedere con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il procedimento dovrà essere svolto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale per la conclusione del procedimento, in presenza di una formale istanza e in assenza di un provvedimento espresso, concorre a configurare l’illegittimità del silenzio inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 29, comma 3, c.p.a.
Il giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e può nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo indicato dalla decisione può arrivare al massimo a quattro mesi.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio non comporta il riconoscimento automatico del titolo, ma impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
- Il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, senza compenso, in caso di persistente inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo conseguito in un altro Stato membro, l’amministrazione deve conformare la propria valutazione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi interpretativi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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