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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05422/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento IRAP e IRES relativi all’anno d’imposta 2005, emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza. L’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione importi che la società aveva indicato come "perdita su crediti", ritenendo invece che si trattasse della rinuncia a un ingente credito verso una società infragruppo, poi divenuta interamente partecipata. Secondo l’Ufficio, tale rinuncia non poteva essere trattata come componente negativa di reddito, ma doveva essere qualificata come incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, con conseguente indeducibilità dell’importo. La società ha sostenuto, al contrario, che non vi fosse stata una rinuncia unilaterale al credito, bensì un accordo transattivo scritto, con reciproche attribuzioni patrimoniali e sostituzione novativa del rapporto, e che dunque la contabilizzazione effettuata fosse corretta. La CTP e poi la CTR avevano dato ragione alla società. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 101 e 94 del TUIR, censurando la qualificazione del fatto negoziale e sostenendo che, essendo la creditrice divenuta socio unico della debitrice, doveva applicarsi la disciplina specifica della rinuncia del socio ai crediti verso la società, non quella generale dei rapporti con terzi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, essendo pacifico che la società creditrice era divenuta socia unica della società debitrice, la fattispecie doveva essere ricondotta alla disciplina dei rapporti socio-società e, in particolare, all’art. 94, comma 1, lett. c), TUIR, secondo cui la rinuncia del socio ai crediti verso la società si aggiunge al costo delle partecipazioni. Ha richiamato un precedente di legittimità che esclude, in caso di rinuncia in conto capitale, la configurabilità di una sopravvenienza attiva o, specularmente, di una perdita su crediti, poiché l’operazione esprime la volontà di patrimonializzare la società. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme di diritto sostanziale

  • art. 101 D.P.R. n. 917 del 1986

    è richiamato dall’Agenzia come norma violata dal giudice di merito nella qualificazione contabile/fiscale dell’operazione

  • art. 94 D.P.R. n. 917 del 1986

    la rinuncia del socio ai crediti verso la società si aggiunge al costo dei titoli e delle quote; quindi non integra perdita su crediti deducibile, ma incremento del costo della partecipazione

  • art. 88 D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nel precedente di legittimità per escludere che la rinuncia del socio in conto capitale costituisca sopravvenienza attiva

Massime di principio

  • Quando un soggetto che riveste la qualità di socio rinuncia a un credito verso la società partecipata, l’operazione va qualificata, ai fini fiscali, secondo la disciplina speciale dei rapporti socio-società, e non secondo le regole generali applicabili tra soggetti terzi.
  • La rinuncia del socio ai crediti verso la società, se effettuata in funzione di patrimonializzazione o in conto capitale, non genera una perdita su crediti deducibile, ma incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
  • La corretta qualificazione giuridico-fiscale dell’operazione prevale sulla mera etichetta contabile o negoziale attribuita dalle parti, dovendosi guardare alla sostanza del rapporto e alla qualità soggettiva dei contraenti.
  • In presenza di una società creditrice divenuta socio unico della debitrice, il giudice deve applicare la disciplina specifica dei versamenti e delle rinunce dei soci, poiché il rapporto è connotato da cointeressenza e finalità di rafforzamento patrimoniale della partecipata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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