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Sentenza

Sentenza n. 201/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: della sentenza n. 772/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15/09/2023;

Giustizia amministrativa202500485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a percepire il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta per cinque anni scolastici, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, chiedendo anche il pagamento degli interessi e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche e l'accertamento della mancata impugnazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale, erano decorsi inutilmente 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e non risultava proposta alcuna impugnazione. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza limitatamente alla sorte capitale oggetto del dispositivo del giudicato, ordinando al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha escluso la richiesta degli interessi legali perché non compresi nel dispositivo della sentenza da eseguire. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro annui.

  • DPCM 23 settembre 2015

    È indicato quale atto attuativo della disciplina della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'amministrazione è richiesto prima di procedere all'esecuzione forzata o al giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, purché il titolo non sia stato impugnato o sia comunque esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al dispositivo del giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza.
  • L'ottemperanza può riguardare esclusivamente le obbligazioni effettivamente contenute nel dispositivo del titolo da eseguire; non possono essere riconosciuti in sede di esecuzione interessi legali o ulteriori somme non previste dalla pronuncia ottemperanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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