Cassazione Penale, Ordinanza n. 15272/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto l'unico motivo privo di specificità, perché sostanzialmente reiterativo di doglianze già vagliate nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, contestando la valutazione degli elementi probatori relativi alla natura illecita della detenzione di tre autovetture provento di furto, alla presenza dell'imputato nel capannone dove tali beni si trovavano e alla mancata individuazione di spiegazioni alternative sulla provenienza dei beni. La Corte ha ritenuto la censura generica e meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La decisione presuppone la contestazione del reato di ricettazione e conferma che la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato indizi della provenienza delittuosa dei beni e l'assenza di giustificazioni alternative plausibili.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità del motivo, poiché si limitava a riproporre censure generiche già esaminate e respinte nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non può limitarsi a riprodurre in forma generica censure già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Quando la motivazione di merito abbia logicamente valorizzato elementi indiziari della provenienza illecita dei beni e l'assenza di spiegazioni alternative dell'imputato, la censura che si limiti a contestazioni assertive sulla responsabilità è inammissibile.
- In tema di ricettazione, la valutazione congiunta della detenzione di beni provento di furto, del contesto in cui essi si trovano e della mancanza di una giustificazione alternativa può sorreggere l'affermazione di responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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