Cassazione Penale, Sentenza n. 1765/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che aveva dichiarato incompetente per territorio il giudice che aveva disposto gli arresti domiciliari e aveva trasmesso gli atti al giudice di Locri. Denunciavano violazione di legge (artt. 125 e 273 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione nella loro identificazione, contestata come ricondotta alla disponibilità di una utenza cellulare criptata e a un riferimento al "cugino" emerso nelle conversazioni con Antonio Nirta. Inoltre contestavano la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura (rilevando violazioni degli artt. 125, 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di attuale interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. Ha ritenuto che, dopo che il Tribunale del Riesame ha dichiarato l'incompetenza territoriale e ha restituito gli atti al Pubblico Ministero disponendo la trasmissione al giudice di Locri, lo status libertatis degli indagati è regolato dal successivo procedimento davanti al giudice competente: la misura può essere nuovamente adottata da quest'ultimo entro 20 giorni (art. 27 cod. proc. pen.) oppure, in mancanza, quella originaria perde efficacia. Di conseguenza le censure generali sono divenute prive di incidenza; l'interesse attuale all'impugnazione sussiste limitatamente alle questioni rilevanti ai fini di cui all'art. 314 cod. proc. pen., mentre le restanti doglianze sono precluse. Non sono state imposte spese processuali per mancanza di elementi sul decorso successivo della vicenda cautelare.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1-bis
art. 73, comma 1-bis d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale richiamata per descrivere il reato contestato (il fatto di droga per il periodo e il luogo indicati).
codice di procedura penale, art. 125
Richiamato dai ricorrenti quale norma la cui violazione si sarebbe riflessa sulla motivazione o sulla legittimità della misura cautelare; nella decisione è indicato come parte delle doglianze di legge dedotte dai ricorrenti.
codice di procedura penale, art. 273
Invocato dai ricorrenti tra le norme la cui violazione avrebbe inciso sulla correttezza dell'ordinanza impugnata; la Corte lo ricorda come parte delle censure dedotte.
codice di procedura penale, art. 274
Riferimento normativo utilizzato dai ricorrenti nelle doglianze contro la sussistenza dei presupposti cautelari; la Corte lo menziona nel quadro delle censure sulla adeguatezza della misura.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Invocato per contestare la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e l'adeguatezza degli arresti domiciliari; la Corte segnala tali censure ma le dichiara precluse per difetto d'interesse attuale.
codice di procedura penale, art. 568, comma 4
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Norma decisiva applicata dalla Corte: per proporre impugnazione è necessario un interesse concreto e attuale che persista fino alla decisione; sulla base di tale principio i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
codice di procedura penale, art. 27
Richiamato per spiegare che il giudice ritenuto competente può nuovamente adottare la misura entro 20 giorni; ciò incide sul carattere attuale dell'interesse all'impugnazione della decisione del Riesame.
codice di procedura penale, art. 314
La Corte rileva che l'interesse a impugnare la dichiarazione di incompetenza del Riesame sussiste in modo limitato solo nelle prospettive attinenti alle questioni previste da questa norma (vale a dire la verifica dei gravi indizi), mentre le altre censure vengono considerate prive di incidenza.
d.l. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni)
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Richiamato per spiegare che i ricorsi sono stati trattati con procedura scritta, avendo i ricorrenti tardivamente chiesto la trattazione orale.
d.l. 22/06/2023 n. 75, art. 17
art. 17 d.l. 22/06/2023 n. 75
Richiamato per motivare la prosecuzione dell'applicazione della disciplina che permette la trattazione scritta dei ricorsi, in virtù della proroga normativa.
Massime di principio
- Un ricorso in materia cautelare può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse se la situazione oggettiva che giustificava l'impugnazione è venuta meno (es. trasmissione degli atti e possibile riadozione della misura dal giudice competente).
- Quando il Tribunale del Riesame dichiara incompetente il giudice che ha emesso la misura e trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, lo status libertatis dell'indagato è regolato dal nuovo procedimento: la misura originaria può perdere efficacia o essere nuovamente adottata entro termini previsti (art. 27), con conseguente limitazione dell'interesse a impugnare la decisione del Riesame.
- Per conservare un interesse attuale all'impugnazione occorre dimostrare un pregiudizio concreto e persistente (ad es. la continuazione della misura); la mera prospettiva di una contestazione formale o la speranza di futura riparazione per ingiusta detenzione non bastano senza deduzioni positive e univoche.
- Le doglianze sulla motivazione o sulle modalità di identificazione (es. uso di utenze criptate o riferimenti indiretti come 'il cugino') sono valutabili, ma la loro efficacia impugnatoria dipende dallo status processuale contemporaneo: se la misura è estinta o trasferita tali censure possono risultare prive di incidenza.
- Strategia pratica: prima di proporre impugnazioni di provvedimenti cautelari verificare lo stato attuale della misura e della competenza territoriale; se gli atti sono stati trasmessi ad altro giudice valutare azioni immediate nel nuovo procedimento o dedurre in modo chiaro e concreto il pregiudizio persistente per conservare l'interesse all'impugnazione.
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