Sentenza n. 825/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di Daspo emesso dalla Questura di Frosinone nei confronti del sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto, per il periodo di anni cinque, il divieto di accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative ad incontri di calcio così come specificati nel provvedimento impugnato, nonché l’obbligo di presentarsi personalmente presso gli Uffici di P.S. in concomitanza dello svolgimento di incontri della squadra di calcio “Arezzo Calcio”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di Daspo quinquennale, comprendente il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario Daspo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Daspo adottato dalla Questura di Frosinone in relazione agli scontri verificatisi presso un'area di servizio dopo l'incontro di calcio Campobasso-Arezzo. Secondo l'amministrazione, il ricorrente era stato ripreso con il volto travisato mentre impugnava un bastone o altro oggetto atto ad offendere, in prossimità di un pullman di tifosi coinvolto negli scontri, ed era stato denunciato ai sensi dell'art. 6-ter della l. n. 401/1989 e dell'art. 5 della l. n. 152/1975. Il provvedimento aveva disposto per cinque anni il divieto di accesso a una pluralità di manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza, applicando la durata quinquennale prevista per l'ipotesi di recidiva in ragione di un precedente Daspo emesso nel 2011 dal Questore di Siena. Il ricorrente ha dedotto: difetto di motivazione e violazione dell'art. 10 l. n. 241/1990 per mancata considerazione delle memorie partecipative; eccesso di potere, travisamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione quanto alla condotta attiva contestata; omessa motivazione, carenza di istruttoria e sviamento quanto alla pericolosità attuale e concreta; carenza di istruttoria e travisamento quanto alla sua identificazione quale autore dei fatti. Ha inoltre richiamato il provvedimento del GIP che non aveva convalidato l'obbligo di presentazione e aveva evidenziato che il precedente Daspo del 2011 era stato annullato in sede giurisdizionale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla durata quinquennale applicata in ragione della recidiva. Il TAR ha ritenuto sufficientemente motivato e istruito il provvedimento quanto alla condotta attiva del ricorrente: le immagini lo mostravano con il volto travisato e con un bastone o oggetto atto ad offendere, in prossimità del pullman aggredito, sicché ricorreva una fattispecie idonea a giustificare l'adozione del Daspo. Il Questore, tuttavia, deve compiere un sommario ma effettivo accertamento degli elementi di fatto e non può applicare automaticamente la misura sulla sola base della denuncia; la condotta deve risultare imputabile al destinatario e concretamente pericolosa per l'ordine o la sicurezza pubblica, secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di accertare l'elemento soggettivo penale. Nel caso concreto, la motivazione è risultata carente sulla recidiva, poiché il precedente Daspo del 2011 risultava annullato dal TAR Toscana e dal Consiglio di Stato. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento nei limiti dell'applicazione della durata quinquennale prevista per la recidiva, lasciando impregiudicato il potere dell'amministrazione di riesaminare la vicenda alla luce dei principi indicati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401
Il Daspo è una misura discrezionale e preventiva, adottabile per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nei confronti di soggetti la cui condotta concreta abbia posto in pericolo tali valori; l'articolo consente l'adozione della misura anche nei confronti del soggetto denunciato per una delle fattispecie delittuose elencate, tra cui l'art. 6-ter.
art. 6, comma 1, lett. c, l. 13 dicembre 1989, n. 401
Costituisce la base normativa del Daspo nei confronti del soggetto denunciato per il reato previsto dall'art. 6-ter della medesima legge.
art. 6-ter l. 13 dicembre 1989, n. 401
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
La denuncia per il possesso di un bastone o altro oggetto atto ad offendere nei luoghi collegati alla manifestazione sportiva integra una delle ipotesi che consentono l'adozione del Daspo, ma non esonera il Questore da un sommario accertamento della consistenza degli elementi di fatto.
art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla mancata valutazione delle memorie partecipative; la sentenza accoglie il ricorso per la carenza relativa alla recidiva, senza esaminare autonomamente tale censura.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato per la fissazione dell'udienza di merito dopo l'ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame del provvedimento.
Massime di principio
- Il Daspo, pur avendo finalità preventiva e natura discrezionale, non può essere adottato automaticamente per la sola presentazione di una denuncia: il Questore deve svolgere un sommario ma effettivo accertamento della consistenza degli elementi di fatto, soprattutto quando sono coinvolti diritti fondamentali e la libertà di circolazione.
- Per l'adozione del Daspo è necessario che dagli elementi raccolti risulti, secondo il criterio del più probabile che non, una condotta concretamente imputabile al destinatario, idonea a porre in pericolo l'ordine o la sicurezza pubblica; non è invece necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo richiesto in sede penale.
- L'accertamento dei presupposti del Daspo può fondarsi anche su un quadro indiziario, ma l'istruttoria e la motivazione devono esporre gli elementi di fatto in modo sufficiente a consentire il sindacato giurisdizionale sulla condotta, sull'identificazione dell'autore e sulla concreta pericolosità della situazione.
- La durata aggravata del Daspo prevista per la recidiva richiede una verifica effettiva dell'esistenza e della rilevanza del precedente provvedimento; non può essere giustificata da un precedente Daspo già annullato in sede giurisdizionale.
- L'annullamento della sola parte del Daspo relativa alla durata aggravata per recidiva lascia impregiudicato il potere dell'amministrazione di riesaminare il procedimento e di rideterminarsi nel rispetto dei principi indicati dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1535/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1596/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1597/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12517/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12518/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12519/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →