Ordinanza n. 129/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nella White List, contestuale informazione interdittiva antimafia e cancellazione dall'elenco delle imprese richiedenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 26 gennaio 2026 recante il diniego di iscrizione nella White List e l'informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, nonché la cancellazione dall'elenco delle imprese richiedenti. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, i verbali del Gruppo Interforze/G.I.C. e gli ulteriori atti istruttori e presupposti richiamati. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione della valutazione prefettizia del rischio infiltrativo e della mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che la prognosi prefettizia sul rischio di infiltrazione mafiosa si fonda su un quadro indiziario di consistente spessore, formato mediante una profusa istruttoria sui rapporti parentali ed economici e sulle frequentazioni dell'amministratore della società. Ha inoltre valorizzato la presenza, nel provvedimento impugnato, di puntuali controdeduzioni alle osservazioni formulate in sede endoprocedimentale e di un'ampia motivazione sulla mancanza dei presupposti per applicare le misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Quanto al periculum in mora, il bilanciamento degli interessi è stato risolto in favore dell'esigenza statale di tutela della legalità contro l'infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale
Il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione prefettizia circa la mancanza dei presupposti per applicare le misure di prevenzione collaborativa.
D.P.C.M. 18 aprile 2013
È richiamato quale fonte dell'istituzione della White List prefettizia.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Sono richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento e al preavviso di rigetto impugnati.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando l'informazione interdittiva antimafia risulti sorretta da un quadro indiziario consistente e da un'istruttoria ampia sui rapporti parentali ed economici e sulle frequentazioni degli amministratori dell'impresa.
- La motivazione dell'informazione interdittiva antimafia è adeguata quando dà conto delle osservazioni presentate dall'impresa in sede endoprocedimentale e formula puntuali controdeduzioni, illustrando anche le ragioni per cui non ricorrono i presupposti delle misure di prevenzione collaborativa.
- Nel giudizio cautelare contro un'interdittiva antimafia, il bilanciamento del periculum in mora può prevalere in favore dell'interesse pubblico alla tutela della legalità e alla prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica.
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