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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49626/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Hababa impugnava il rigetto del reclamo contro la negazione del beneficio della liberazione anticipata limitatamente al periodo di arresti domiciliari (25/03/2020 - 17/11/2021). Il respingimento era motivato dalla circostanza che, durante quel periodo, era stata promossa una denuncia per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (fatto del 10/07/2020). Il ricorrente, tramite difesa, allegava elementi documentali che dimostravano l'esito negativo della perquisizione da cui era scaturita la denuncia e che l'azione penale era esercitata nei confronti di terzi, sostenendo dunque la sua estraneità ai fatti. Il Tribunale di sorveglianza aveva però ritenuto la mera denuncia ostativa senza valutare nel merito la pertinenza e la gravità dell'episodio rispetto al percorso rieducativo, né aveva adeguatamente considerato i documenti prodotti dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il Tribunale si è discostato dai criteri giurisprudenziali: pur potendo valutare fatti costituenti ipotesi di reato ai fini dell'idoneità al trattamento rieducativo, il giudice deve esaminare la pertinenza e la gravità degli stessi rispetto alla rieducazione e non può limitarsi a considerare automaticamente la denuncia come ostativa. Inoltre la Corte ha ricordato che nel procedimento di sorveglianza l'onere del ricorrente è solo di allegazione e che il giudice ha poteri istruttori d'ufficio (art. 678 c.p.p.) per acquisire i documenti e le prove necessarie. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame, ordinando di colmare le carenze motivazionali e valutare le circostanze probatorie prodotte dalla difesa.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La denuncia per violazione di tale norma (reato in materia di stupefacenti) può essere considerata dal giudice della sorveglianza, ma va valutata nel merito per verificarne la pertinenza e l'incidenza sul percorso rieducativo del detenuto; non può essere trattata automaticamente come ostativa senza accertamento della sua gravità e rilevanza.

  • Ordinamento penitenziario, art. 54

    Individua i presupposti per la liberazione anticipata, incentrati sulla comprovata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; il giudice deve verificare se fatti storicamente accertati siano incompatibili con tale requisito.

  • Codice di procedura penale, art. 678

    Nel procedimento di esecuzione il magistrato e il Tribunale di sorveglianza hanno poteri istruttori d'ufficio: possono richiedere documenti alle autorità competenti e assumere prove in udienza, pertanto devono attivarsi per acquisire elementi utili alla decisione quando il ricorrente allega fatti rilevanti.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una denuncia o di un procedimento penale pendente non esclude automaticamente la concessione di benefici (es. liberazione anticipata); il giudice deve valutare la pertinenza e la gravità dei fatti rispetto al percorso rieducativo.
  • Nel procedimento di sorveglianza l'onere a carico del detenuto è di allegazione dei fatti rilevanti, non di provare definitivamente la propria innocenza; spetta al giudice svolgere, se necessario, accertamenti d'ufficio.
  • Se la difesa produce documenti che indicano esito negativo di indagini o l'esercizio dell'azione penale nei confronti di terzi, tali elementi devono essere esaminati e valutati dal giudice prima di ritenere ostativo un beneficio.
  • I provvedimenti motivati in modo insufficiente o che non tengono conto della documentazione difensiva sono impugnabili in Cassazione e possono essere annullati con rinvio per un nuovo esame conforme ai criteri di pertinenza e adeguata motivazione.
  • Il Tribunale di sorveglianza ha il potere e il dovere di acquisire documenti e prove rilevanti (anche d'ufficio) ai sensi dell'art. 678 c.p.p.; la funzione istruttoria è centrale nelle decisioni sui benefici penitenziari.

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