Cassazione Civile, Ordinanza n. 25052/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Il risparmiatore aveva sottoscritto nel 2001 due buoni fruttiferi postali del valore capitale di 2.500 euro ciascuno. I titoli riportavano la dicitura generica "a termine", senza indicazione della serie e della scadenza. Il sottoscrittore deduceva di essere stato rassicurato verbalmente circa la durata ventennale dei buoni e che, al momento del tentativo di riscossione nel 2020, la società collocatrice aveva opposto la prescrizione del diritto al rimborso. Assumeva inoltre che non gli fosse stato consegnato il Foglio Informativo Analitico, contenente serie, durata e scadenza dei titoli, e chiedeva il risarcimento del danno pari al capitale perduto per effetto della prescrizione. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda; il Tribunale, in appello, aveva invece condannato la società al pagamento di 5.000 euro, ritenendo che la mancata consegna del FIA integrasse inadempimento contrattuale, che gravasse sulla collocatrice l'onere di provare la consegna e che tale omissione avesse impedito al risparmiatore di conoscere il termine di prescrizione. La società ha proposto ricorso principale per violazione degli artt. 3 e 6 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la disciplina dei buoni era integrata dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che durata e scadenza erano conoscibili anche senza FIA e che la mancata consegna del documento non poteva causalmente determinare la prescrizione del diritto. Il risparmiatore ha resistito e proposto ricorso incidentale, denunciando omessa pronuncia sulla pretesa domanda principale di rimborso dei titoli, fondata sull'asserita mancata decorrenza o sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, rilevando che dagli stessi atti risultava formulata soltanto una domanda di responsabilità e risarcimento del danno, non una distinta domanda di rimborso dei buoni; pertanto non vi era stata omessa pronuncia. Ha accolto il ricorso principale della società. Ha ritenuto che i decreti ministeriali disciplinanti le diverse serie di buoni fruttiferi postali integrino automaticamente il contenuto del contratto e che le informazioni relative alla durata, alla scadenza e alla decorrenza della prescrizione fossero ricavabili dal decreto ministeriale relativo alla serie, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Anche ammettendo la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, tale omissione avrebbe potuto costituire un inadempimento successivo alla stipulazione, ma non sarebbe stata idonea, di per sé, a impedire la conoscenza della disciplina del titolo né a determinare causalmente l'estinzione del diritto al rimborso per prescrizione. La Corte ha quindi escluso il nesso causale tra l'omessa consegna del FIA e il danno lamentato, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria. Le spese di tutti i gradi sono state compensate; il ricorrente incidentale è stato dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3 D.M. Tesoro 19 dicembre 2000
obbligo relativo alla consegna del Foglio Informativo Analitico
La Corte lo considera fonte di un obbligo di consegna del FIA, ma chiarisce che la sua eventuale violazione non fonda, di per sé, il risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto al rimborso per prescrizione.
art. 6 D.M. Tesoro 19 dicembre 2000
È richiamato insieme all'art. 3 nell'ambito della disciplina secondaria dei buoni fruttiferi postali e degli obblighi informativi.
art. 1218 c.c.
È richiamato dal giudice di merito quale base dei principi sulla responsabilità contrattuale e sull'adempimento; la Corte di cassazione decide tuttavia che, anche ipotizzando l'inadempimento, manca il nesso causale con il danno dedotto.
art. 2697 c.c.
È invocato nel motivo principale in relazione all'onere di provare la consegna del FIA; la Corte assorbe tale questione, ritenendo preliminarmente escluso il rilievo causale dell'omissione.
art. 2002 c.c.
È richiamato per la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come documenti di legittimazione, aventi funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione.
art. 3 d.lgs. n. 284/1999
È richiamato quale base normativa della disciplina dei buoni fruttiferi postali e dell'integrazione del rapporto mediante la normativa secondaria.
art. 2 D.M. Tesoro 19 dicembre 2000
È richiamato quale fonte della disciplina delle serie dei buoni e del relativo contenuto regolatorio.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione poiché la domanda effettivamente proposta era di responsabilità e risarcimento, e su tale domanda il giudice aveva pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del ricorso principale per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del ricorso incidentale per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 119 TUB
La Corte lo ritiene irrilevante ai fini della questione decisa, distinguendo tra obbligo di consegna di copia della documentazione e prova dell'adempimento dell'obbligo di consegna del FIA al momento della sottoscrizione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondano l'obbligo del ricorrente incidentale di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei rapporti relativi ai buoni fruttiferi postali, i decreti ministeriali che disciplinano la specifica serie integrano automaticamente il contenuto del contratto; le informazioni sulla durata, sulla scadenza e sulla decorrenza della prescrizione devono essere ricavate anche da tali fonti normative pubblicate, non esclusivamente dal Foglio Informativo Analitico.
- L'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico relativo a un buono fruttifero postale può integrare un inadempimento successivo alla stipulazione, ma non determina di per sé il diritto al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto al rimborso per prescrizione.
- Per fondare una pretesa risarcitoria sull'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico occorre dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno; tale nesso è escluso quando le informazioni necessarie per esercitare tempestivamente il diritto al rimborso erano conoscibili attraverso la normativa che integrava il contratto.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia deciso sulla domanda effettivamente proposta, consistente nell'accertamento della responsabilità e nella richiesta di risarcimento, anche se la parte deduce successivamente l'esistenza di una distinta domanda principale di rimborso non risultante dalle conclusioni formulate negli atti di causa.
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